Art. 9 bis
1. La Regione è titolare della proprietà dei software sviluppati da Insiel SpA nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione stessa.
2. Per le finalità della presente legge, nell'ambito dei disciplinari di cui all'articolo 9, la Regione è autorizzata a concedere annualmente, anche in via anticipata e in un'unica soluzione, un trasferimento per le spese di funzionamento della società, tra cui le spese di personale, la manutenzione e gestione dei beni di cui al comma 1, le spese di affitto, i canoni e le spese delle utenze e quant'altro necessario al funzionamento della società.
3. Su proposta degli assessori competenti in materia di ICT ed e-government e di salute, la Giunta regionale approva i programmi di sviluppo e le risorse necessarie alla loro realizzazione.
4. Gli introiti derivanti dalle attività svolte per conto della Regione in attuazione dell'articolo 4, comma 8, e dalla fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico costituiscono entrate proprie della società e sono scomputati nella determinazione dei contributi di cui al comma 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 11, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.