LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6

Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.

TESTO VIGENTE dal 21/07/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/06/2011
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere
440.07 - Fonti energetiche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 22
1. All' articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 39 le parole << dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 16, commi 1, 2 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell' articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ) >>;

b)
al comma 40 dopo le parole << dell' articolo 15, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché dell'articolo 3, comma 11, e dell' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 22/2010 >>.