LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 17 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI, FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEFINIZIONI
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, in attuazione dell' articolo 4, primo comma, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto della Costituzione, degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica e il controllo degli impianti e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, al fine di garantire:
a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
b) il diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni e alla rete internet;
c) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti;
d) i servizi di telecomunicazione agli utenti sul territorio della regione.
2. La presente legge in particolare dispone in materia di:
a) impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora;
b) impianti per la telefonia mobile;
c) infrastrutture per la banda larga.
Art. 2
 (Campo di applicazione)
1. In attuazione della legge 36/2001 , la presente legge disciplina gli impianti e le infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 2, che comportano l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici con frequenze comprese fra 100 chilohertz (kHz) e 300 gigahertz (GHz), fermo restando che quelli per usi militari e delle forze di polizia sono disciplinati da specifiche norme di settore.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle fattispecie di esclusione previste dal decreto legislativo 259/2003 .
Art. 3
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1:
a) partecipa ai procedimenti di consultazione e coordinamento con gli organi dello Stato e con le altre Regioni;
b) disciplina le modalità e le procedure di partecipazione finalizzate al raggiungimento dell'intesa con lo Stato in materia di localizzazione di impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora di cui ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze, come previsto dall' articolo 42, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
c) definisce le procedure autorizzative in materia di telecomunicazioni;
d) definisce gli indirizzi e i criteri generali per la programmazione relativa alla localizzazione degli impianti per la telefonia mobile;
e) provvede alla pianificazione generale relativa alla realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga sul territorio regionale al fine di assicurare la relativa connettività alla pubblica amministrazione, nonché nel contempo per contribuire ad assicurare la connettività multimediale alle imprese, alle associazioni e ai cittadini, anche per colmare lo svantaggio digitale e per consentire l'accesso a servizi ad alto contenuto tecnologico;
f) perfeziona accordi di programma quadro con lo Stato per la realizzazione della banda larga nell'ambito della pianificazione di cui alla lettera e);
g) svolge tutte le funzioni in materia di telecomunicazioni non riservate allo Stato e agli Enti locali.
Art. 4
 (Funzioni del Comune)
1. Il Comune:
a) regolamenta in ambito locale la materia della telefonia mobile sulla base delle norme e degli indirizzi regionali;
b) rilascia le autorizzazioni e riceve le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) in materia di impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora e in materia di telefonia mobile e banda larga;
c) esercita le funzioni di controllo e vigilanza sugli impianti e sulle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi di ARPA, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio;
d) emana i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni di propria competenza e irroga le sanzioni amministrative previste.
Art. 5
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni generali di cui alla vigente legislazione nazionale in materia di telecomunicazioni, si intendono per:
a) "operatori delle telecomunicazioni": gli operatori come definiti dal Codice delle comunicazioni;
b) "impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora": gli impianti, apparati e strutture anche edilizie strettamente necessari per le trasmissioni del settore televisivo e sonoro;
c) "impianti per la telefonia mobile": gli impianti di cui alle successive lettere d), e), f), g) e h);
d) "impianto fisso per telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
e) "impianto mobile per la telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;
f) "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione televisiva e sonora, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento direttivo fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi;
g) "microcella": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt;
h) "gap-filler": impianto ripetitore di piccola potenza (potenza inferiore a 200 Watt), che funziona sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale è collegato, impiegato per coprire le cosiddette "zone d'ombra";
i) "manutenzione ordinaria": ogni intervento conservativo degli impianti e degli apparati esistenti, compresa la sostituzione delle antenne con mantenimento delle stesse caratteristiche tecniche radioelettriche preesistenti;
j) "modifica migliorativa": ogni modifica degli impianti che non comporti in alcun punto del territorio un aumento dei livelli di campo elettromagnetico;
k) "potenza" degli impianti o degli apparati: la potenza complessiva dell'impianto o dell'apparato ai connettori d'antenna;
l) "infrastrutture per telecomunicazioni": insieme delle reti, sistemi e apparati per telecomunicazioni, composti da dorsali principali e da reti di accesso agli utenti finali;
m) "banda larga": ambiente tecnologico digitale costituito da infrastrutture per telecomunicazioni, applicazioni, contenuti e servizi che consentono prestazioni ai massimi livelli di interattività;
n) "capacità trasmissiva": capacità di trasmissione dati da parte di una infrastruttura per telecomunicazioni in banda larga tramite tecnologie cablate e non cablate attive e non, ivi compresa la fibra ottica spenta.
CAPO II
 NORME IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA E SONORA
Art. 6
 (Finalità)
1. Con le presenti norme la Regione, nel rispetto dei principi di cui alla vigente legislazione nazionale in materia, definisce la disciplina e le procedure per l'installazione, la modifica e il controllo degli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora sul territorio.
Art. 7
 (Programmazione nazionale e intesa fra Stato e Regione)
1. L'intesa prevista dalle vigenti norme statali nei procedimenti di approvazione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora in tecnica digitale e analogica e loro modifiche, ai fini della gestione delle risorse e delle peculiarità territoriali e della tutela delle minoranze linguistiche, è espressa dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale si esprime sull'intesa di cui al comma 1 su proposta dell'Assessore regionale competente, di concerto con gli altri Assessori interessati, entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema del piano nazionale come previsto dall' articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 177/2005 .
3. Lo schema del piano nazionale è inviato dalla Direzione centrale competente, ai Comuni interessati, all'ARPA e al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), che si esprimono entro quaranta giorni dalla richiesta. I Comuni interessati pubblicano lo schema di piano all'albo pretorio per quindici giorni e ne danno avviso al pubblico nelle forme ritenute opportune. Qualora i pareri dei Comuni e del CO.RE.COM. non pervengano entro il termine si considerano favorevolmente espressi.
4. Entro quaranta giorni dalla ricezione dello schema del piano nazionale si esprime altresì la conferenza interna di servizi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni.
5. La Giunta regionale, ai fini dell'espressione dell'intesa, valuta la sostenibilità complessiva del piano nazionale, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, paesaggistici, territoriali, socio-economici, di tutela delle minoranze linguistiche, sanitari e di sicurezza, nonché l'interesse regionale complessivo; valuta altresì la congruità dei pareri negativi eventualmente espressi dai Comuni.
Art. 8
 (Autorizzazione unica)
1. La realizzazione di nuovi impianti, nonché la modifica di impianti esistenti, di qualsiasi potenza, la cui localizzazione è prevista dai piani nazionali di cui all'articolo 7 approvati a seguito dell'intesa di cui al medesimo articolo 7, è soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dal Comune interessato ai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 259/2003 , a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, che comprende anche le opere e le infrastrutture strettamente necessarie e connesse alla funzionalità degli impianti, è rilasciata anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, fatte salve le vigenti norme in materia di tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività.
3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere comunque localizzati entro un raggio massimo di 100 metri rispetto alle localizzazioni puntuali indicate nei piani nazionali.
4. La realizzazione di nuovi impianti di potenza in singola antenna inferiore a 200 Watt, la cui localizzazione non è prevista dai piani nazionali di cui all'articolo 7, è soggetta ad autorizzazione unica con le modalità di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 in materia di ponti radio e impianti di piccola potenza.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere favorevole di ARPA, espresso in sede di conferenza di servizi, che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001 , e successive modificazioni, con le modalità tecniche definite da specifico regolamento regionale ovvero, in mancanza, dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 259/2003 .
6. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), sugli impianti e apparati esistenti sono liberamente attuati ai fini della presente legge fatte salve le vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria e di sicurezza. Limitatamente ai casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), nonché nei casi di impianti con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt, il titolare dell'impianto invia una comunicazione ad ARPA e al Comune interessato, contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati. La comunicazione è soggetta in ogni tempo a successiva verifica da parte del Comune, con il supporto di ARPA.
7. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).
8. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 rilasciata a seguito di conferenza di servizi sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge; l'efficacia dell'autorizzazione unica è in ogni caso subordinata al formale, anche successivo, rilascio da parte degli Enti competenti, delle concessioni d'uso demaniali e di beni pubblici eventualmente dovute, ferma restando la necessità dei relativi assensi al rilascio espressi dagli Enti stessi e acquisiti in sede di procedimento unificato.
9. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo tutte le Amministrazioni pubbliche che, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono competenti a rilasciare sul progetto autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati. Le Amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti.
10. In luogo della diretta partecipazione alla conferenza di servizi, le Amministrazioni pubbliche interessate possono manifestare le loro determinazioni favorevoli senza prescrizioni attraverso l'invio degli atti di competenza all'Amministrazione procedente entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dalla data di ricevimento, da parte delle Amministrazioni pubbliche, degli elaborati completi degli allegati all'istanza rivolta all'Amministrazione procedente.
11. Sono invitati alla conferenza di servizi, ai fini della salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gestiti, e comunque senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché i soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse pubblico aventi interferenze con i progetti.
12. L'autorizzazione unica è rilasciata sulla base di istanza contenente l'elenco di tutte le interferenze e dei provvedimenti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, nonché di elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; il procedimento autorizzativo può essere avviato anche sulla base di elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici. Nei casi di dichiarazione di pubblica utilità il progetto è corredato dell'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate, nonché del relativo piano parcellare.
13. L'autorizzazione unica è rilasciata esclusivamente al richiedente in possesso di idonei requisiti societari, nonché di atti definitivi di titolarità di diritti reali di proprietà o di altri titoli equivalenti che consentano il rilascio di atti ai fini edificatori, e può essere volturata ad altro idoneo soggetto societario con trasferimento di tutti gli obblighi, vincoli, termini e quanto altro previsto dalla stessa autorizzazione, previa comunicazione, da parte degli interessati obbligati in solido, all'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. Il procedimento autorizzativo può essere avviato anche sulla base di atti sostitutivi di atti di notorietà come previsti dalle vigenti norme, nonché di atti provvisori di titolarità di diritti reali di proprietà o di altri titoli equivalenti che consentano il rilascio di atti ai fini edificatori.
14. L'autorizzazione unica non può essere rilasciata al soggetto richiedente se non comprende anche le opere e le infrastrutture, qualora inesistenti o insufficienti, indispensabili alla costruzione, alla funzionalità e all'esercizio dell'impianto, ivi comprese le linee e le opere elettriche necessarie.
15. A pena della sua decadenza l'autorizzazione di cui al presente articolo fissa i termini, non superiori a due anni, entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, non superiori a quattro anni decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.
16. La dismissione in via definitiva del complesso degli impianti e delle infrastrutture autorizzate, per cessata attività dovuta a qualsiasi causa, è comunicata dal titolare alle Amministrazioni che siano state interessate al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune, constatata la perdurante inattività dell'impianto, invita il titolare a provvedere entro novanta giorni alla comunicazione di dismissione ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorsi inutilmente tali termini il Comune dichiara d'ufficio la dismissione dell'impianto.
17. L'autorizzazione di cui al presente articolo decade alla data della dismissione di cui al comma 16. Nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata sulla base di un diritto reale diverso da quello di proprietà, la stessa decade alla scadenza del relativo atto contrattuale o comunque al venir meno del diritto reale stesso, fatti salvi i casi di eventuale precoce dismissione di cui al comma 16.
18. L'autorizzazione unica riporta l'obbligo per il titolare di provvedere a propria cura e spese, nei casi di decadenza, revoca o cessazione per ogni altra causa dell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture autorizzati, alla demolizione e allo smantellamento delle opere e alla rimessa in pristino dello stato precedente dei luoghi, nonché all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
19. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di una apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al comma 18. In tal caso la convenzione stipulata è parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.
20. La convenzione di cui al comma 19 contiene la stima dei costi degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui al comma 18, nonché i tempi e i modi di esecuzione delle relative opere.
21. L'autorizzazione di cui al presente articolo riporta altresì l'obbligo per il titolare di provvedere in tutti i casi agli adempimenti relativi agli eventuali collaudi.
22. Le modifiche di natura strettamente edilizia, escluse in ogni caso le modifiche o le variazioni ai parametri tecnici e concessori, da realizzarsi in corso d'opera ai progetti di impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica di cui al presente articolo, sono soggette alla vigente legislazione regionale in materia edilizia, senza il ricorso alla riattivazione del procedimento unificato.
Art. 9
 (Impianti fuori dai piani nazionali)
1. La previsione della localizzazione di nuovi impianti al di fuori dei siti previsti dai piani nazionali di cui all'articolo 7 approvati a seguito dell'intesa di cui al medesimo articolo 7, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4, e fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, è richiesta dai soggetti pubblici o privati interessati al Ministero competente allegando il progetto preliminare dell'intervento con i dati radioelettrici essenziali, assieme a un parere preliminare della Regione espresso sentiti i Comuni interessati.
2. Ai sensi dell' articolo 12, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione), la Regione si esprime sull'intesa relativa alla nuova localizzazione con le modalità di cui all'articolo 7.
3. L'autorizzazione per gli impianti di cui al comma 1 è rilasciata con le modalità di cui all'articolo 8.
4. In conformità agli indirizzi dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e in deroga ai commi 1, 2 e 3, limitatamente ai casi di cui ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, qualora i soggetti interessati richiedano localizzazioni degli impianti diverse da quelle previste nei piani stessi, l'autorizzazione per tali impianti è direttamente rilasciata con le modalità di cui all'articolo 8.
5. Fermo restando quanto stabilito per la manutenzione ordinaria all'articolo 8, comma 6, le modifiche radioelettriche e gli ampliamenti degli impianti esistenti fuori dai siti di cui al comma 1, sono autorizzate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.
Art. 10
 (Ponti radio e impianti di piccola potenza)
1. L'installazione e la modifica di ponti radio e di altri impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001 , sono soggette SCIA, presentata al Comune interessato con le modalità di cui all' articolo 87 del decreto legislativo 259/2003 , previo parere favorevole di ARPA e fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 5 e 6.
2. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3/2001 .
Art. 11
 (Vigilanza, controllo, rilocalizzazione degli impianti)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti di cui al presente capo, finalizzate:
a) a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela in conformità a quanto disposto dalla legge 36/2001 , nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
b) ad assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
c) a vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori degli impianti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, i Comuni si avvalgono di ARPA.
3. I dati risultanti dai controlli e dalle verifiche di cui al comma 1 sono comunicati dal Comune alla Regione e all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, e conseguentemente sono pubblicati sui siti internet degli stessi Comuni.
4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'Azienda per i servizi sanitari.
5. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti, sono dismessi e trasferiti ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 , ferma restando la possibilità di riduzione a conformità secondo le modalità e le procedure indicate dalle vigenti norme statali.
6. Successivamente all'installazione o alla modifica degli impianti di cui all'articolo 6, ARPA effettua la prima verifica di cui al comma 1, lettera a). Gli oneri relativi sono a carico degli operatori.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 200, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2Parole soppresse al comma 5 da art. 200, comma 2, lettera b), L. R. 3/2024
Art. 12
 (Comunicazione per l'attivazione degli impianti)
1. All'atto dell'attivazione degli impianti è data, da parte degli operatori delle telecomunicazioni, contestuale comunicazione al Comune, all'ARPA e al Ministero competente.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è integrata dalla descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi per il loro inserimento nel catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche.
Art. 13
 (Norme transitorie)
1. Fino all'approvazione di nuovi piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora in tecnica analogica e digitale, sui quali sia stata raggiunta l'intesa di cui all'articolo 7, rimane in ogni caso in vigore il Piano regionale per la radiodiffusione televisiva approvato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001, n. 45, come modificato e integrato dall'atto di intesa, approvato con deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 10 dicembre 2002, n. 358 (Variazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica.
2. In relazione alla radiodiffusione sonora e alla radiodiffusione televisiva in tecnica digitale restano ferme le previsioni di piano relative alle intese approvate rispettivamente con deliberazione AGCOM 26 settembre 2002, n. 249 (Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB - T)), con deliberazione AGCOM 29 gennaio 2003, n. 15 (Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF - DVB)), e con deliberazione AGCOM 12 novembre 2003, n. 399 (Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF - DVB - T)).
3. Le autorizzazioni relative agli impianti individuati nelle localizzazioni previste dal Piano di cui ai commi 1 e 2, nonché quelle relative a eventuali impianti previsti fuori dal Piano stesso, sono rilasciate con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.
Art. 14
 (Abrogazioni)
1.
È abrogato l' articolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re.Com.)).

CAPO III
 DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE
Art. 15
 (Finalità)
1. Con le presenti norme la Regione definisce la disciplina dell'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli apparati radioelettrici per telecomunicazioni come definiti all'articolo 5, a esclusione degli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora di cui al capo II, nonché le linee guida alle quali i Comuni si attengono per la predisposizione e l'aggiornamento del regolamento comunale per la telefonia mobile di cui all'articolo 16.
Art. 16
 (Regolamento comunale per la telefonia mobile)
1. Nel rispetto dei principi informatori di cui all' articolo 8, comma 6, della legge 36/2001 , i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento comunale per la telefonia mobile, di seguito denominato regolamento, anche come atto integrativo o parte del regolamento edilizio comunale.
2. Il regolamento disciplina su tutto il territorio comunale l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15. Il Regolamento non disciplina gli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora.
3. Il regolamento persegue i seguenti obiettivi:
a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
b) l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni di cui all'articolo 17, nell'ambito di un'azione di governo e regolazione della materia a livello locale;
c) l'individuazione, anche con l'eventuale ricorso alle procedure di consultazione con le metodologie partecipate di Agenda 21 ai fini della massima trasparenza nell'informazione alla cittadinanza, delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione di tutti gli impianti di cui al comma 2, intendendosi quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, pareri e altri atti di assenso obbligatori comunque denominati;
d) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
e) la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti;
f) l'accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
g) la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.
4. Il regolamento, predisposto anche con adeguati elaborati grafici utilizzando la carta tecnica regionale numerica, contiene:
a) la localizzazione degli impianti di cui al comma 2 esistenti sul territorio comunale e inseriti nel catasto regionale di cui all' articolo 4, comma 17, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
b) l'individuazione delle aree controindicate per il posizionamento degli impianti, definendo nel contempo le condizioni alle quali la realizzazione degli impianti è ammissibile, ritenendo come aree controindicate:
1) le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modificazioni, e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico;
2) le zone con edificazione di limitata altezza entro le quali l'inserimento di impianti di notevole impatto visivo risulterebbe fuori scala e dominante rispetto al contesto insediativo esistente, modificandone significativamente l'aspetto;
3) le altre aree individuate nel rispetto del principio di precauzione;
c) l'individuazione delle aree preferenziali per il posizionamento degli impianti, ritenendo come tali:
1) e aree di proprietà comunale o pubblica e le zone per attrezzature e servizi tecnologici già individuate negli strumenti urbanistici, ritenute idonee a ospitare gli impianti;
2) il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni particolari;
3) le aree in contesti non urbanizzati, gli intorni di infrastrutture lineari energetiche e viarie esistenti;
4) le aree ritenute meno sensibili nei confronti dell'impatto visivo derivante dalla possibile realizzazione degli impianti in relazione all'intorno considerato;
d) l'eventuale definizione dei principi e delle modalità di integrazione paesaggistica degli impianti nel territorio;
e) le prescrizioni e le modalità di posizionamento delle microcelle e dei gap-filler installati nell'ambito delle facciate degli edifici esistenti, con particolare riferimento a quelli di pregio, e all'interno dei centri storici;
f) lo studio della situazione dello stato di fatto dei livelli di campo elettrico sul territorio.
5. L'Amministrazione comunale, tenuto conto dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 17, predispone il regolamento, o i suoi aggiornamenti, e avvia, qualora ne ravvisi l'opportunità, eventuali procedure di consultazione finalizzate a meglio definirne o integrarne il testo.
6.  
( ABROGATO )
(2)
7.  
( ABROGATO )
(3)
8. La deliberazione di approvazione del regolamento è pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. È facoltà delle Amministrazioni comunali redigere il regolamento anche in forma associata.
10. Il regolamento ha durata a tempo indeterminato ed è aggiornato quando sia necessario individuare nuove e/o diverse localizzazioni.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2Comma 6 abrogato da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3Comma 7 abrogato da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
4Parole soppresse al comma 8 da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
Art. 17
 (Programmi di sviluppo delle reti)
1. Gli operatori delle telecomunicazioni presentano al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, anche ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 16, i propri programmi di sviluppo delle reti e i relativi aggiornamenti.
2. I programmi di sviluppo delle reti, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, individuano le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti, a esclusione dell'installazione di ponti radio e microcelle.
Art. 17 bis
 (Programmi di sviluppo delle reti di rilevanza regionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare infrastrutture passive destinate a ospitare impianti radioelettrici per la telefonia mobile e la connettività a banda larga nelle aree del territorio regionale sprovviste di adeguata copertura e rispetto alle quali non sono previsti programmi credibili di sviluppo ai sensi dell'articolo 17.
2. Le infrastrutture realizzate fanno parte della rete pubblica di proprietà regionale (RPR) di cui all'articolo 30, comma 2, e sono realizzate nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
3. Le infrastrutture realizzate in attuazione del presente articolo possono essere messe a disposizione degli operatori di rete mobile iscritti al registro degli operatori di comunicazione e concessionari di diritti d'uso delle frequenze per erogare il servizio di telefonia mobile sul territorio italiano.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le condizioni per la realizzazione e la concessione delle predette infrastrutture, garantendo il più ampio accesso alle stesse da parte degli operatori di rete mobile e la miglior continuità del servizio di copertura delle aree di cui al comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 18
 (Procedimento autorizzativo ordinario)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, commi 5 e 6, della presente legge e dall’articolo 44, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 259/2003, l'installazione e le modifiche degli impianti di cui all'articolo 15 sono soggette a SCIA secondo la normativa edilizia vigente, integrata di una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del Regolamento di cui all'articolo 16. Restano esclusi dalla SCIA i casi in cui si preveda la realizzazione di manufatti edilizi pertinenziali non strettamente funzionali agli impianti.
2. La SCIA, oltre all'asseverazione di cui al comma 1, è corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, nonché di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.
3. II parere di ARPA di cui al comma 2 è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in conformità a quanto disposto dall' articolo 87 del decreto legislativo 259/2003 . Per quanto non disposto dalle presenti norme trova applicazione la disciplina regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.
4. Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al comma 2, fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, qualora dovuto, non sia allegato alla SCIA il Comune, qualora gli atti mancanti non siano prodotti entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento, indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme e secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, per quanto applicabili e compatibili.
5. La realizzazione di microcelle è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 6.
6. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3/2001 .
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 201, comma 1, L. R. 3/2024
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 21, lettera a), L. R. 7/2024 . Prima delle parole "e dall'articolo 44, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 259/2003" sono state inserite d'ufficio le seguenti: "della presente legge".
Art. 19
 (Procedimento autorizzativo in assenza di regolamento)
1. In assenza del regolamento comunale per la telefonia mobile di cui all'articolo 16, l'installazione e le modifiche degli impianti di cui all'articolo 15, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 per gli impianti mobili di telefonia mobile, nonché richiamato quanto previsto all'articolo 8, comma 6 della presente legge e dall’articolo 44, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 259/2003, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. L'istanza di autorizzazione è corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, con le modalità tecniche definite dal regolamento, nonché di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti.
3. Il parere di ARPA di cui al comma 2 è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in conformità a quanto disposto dall' articolo 87 del decreto legislativo 259/2003 . Per quanto non disposto dalle presenti norme trova applicazione la disciplina regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.
4. Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al comma 2, fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, non sia allegato all'istanza o non sia favorevole, il Comune indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme statali e regionali e secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 per quanto applicabili e compatibili.
5. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla sua presentazione corredata della completa documentazione, fatta eccezione per il dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Nei casi di dissenso espresso almeno da una delle Amministrazioni di cui al periodo precedente, trovano applicazione per quanto compatibili le disposizioni di cui all' articolo 87, comma 8, del decreto legislativo 259/2003 , nonché le vigenti norme statali e regionali in materia di procedimento amministrativo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.
7. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3/2001 .
8. Trova applicazione l' articolo 87 bis del decreto legislativo 259/2003 e successive modificazioni.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 202, comma 1, L. R. 3/2024
2Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 21, lettera b), L. R. 7/2024 . Prima delle parole "e dall'articolo 44, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 259/2003" sono state inserite d'ufficio le seguenti: "della presente legge".
Art. 20
 (Dismissione degli impianti)
1. In caso di dismissione per cessata funzionalità o ricollocazione degli impianti di cui all'articolo 15, è fatto obbligo, previa comunicazione al Comune e ad ARPA, della rimozione degli impianti e relative attrezzature dal suolo e dal sottosuolo, e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a spese del soggetto responsabile.
Art. 21
 (Disposizioni specifiche per impianti mobili per telefonia mobile)
1. L'installazione e l'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile, necessari per eventi straordinari, è soggetta a comunicazione preventiva inviata al Comune e all'ARPA, corredata di una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e di una certificazione dell'operatore attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui alla legge 36/2001 , e successive modificazioni. Entro novanta giorni dall'attivazione dell'impianto mobile deve essere comunicata al Comune la sua avvenuta dismissione.
Art. 22
 (Impianti della Protezione civile della Regione)
1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di competenza della Protezione civile della Regione, necessari alla realizzazione e all'implementazione tecnico-operativa delle reti radio di comunicazione di emergenza sono realizzati, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), e successive modificazioni, nonché in attuazione delle ordinanze statali in materia di protezione civile, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di emissioni elettromagnetiche, e in deroga alla normativa regionale in materia di titoli abilitativi di cui alla presente legge, previa comunicazione al Comune, all'ARPA e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.
2. La localizzazione delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 tiene conto delle aree preferenziali indicate nel regolamento di cui all'articolo 16. Per comprovate esigenze operative di servizio sono individuate localizzazioni diverse da quelle preferenziali definendole di concerto tra il Sindaco del Comune interessato e la Protezione civile della Regione.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano in ogni caso agli interventi in materia di telecomunicazioni di competenza della Protezione civile della Regione.
Art. 23
 (Disposizioni specifiche per gli impianti di telecomunicazioni del traffico ferroviario)
1. Gli impianti relativi alla rete di telecomunicazione dedicata esclusivamente alla sicurezza e al controllo del traffico ferroviario sono assoggettati alle procedure di cui all' articolo 87, comma 3 bis, del decreto legislativo 259/2003 , e successive modificazioni; in tale ipotesi è resa preventiva comunicazione al Comune che può chiedere, prima dell'inizio dei lavori, una diversa collocazione degli impianti.
Art. 24
 (Informazione e trasparenza)
1. Gli impianti fissi e mobili di cui all'articolo 15, a esclusione delle microcelle, devono essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente in luogo accessibile e visibile che riporta:
a) gli estremi della SCIA, dell'autorizzazione e della comunicazione;
b) la data di attivazione e, per gli impianti mobili, eventuali date di disattivazione e dismissione;
c) i dati dell'operatore.
Art. 25
 (Comunicazione per l'attivazione degli impianti)
1. All'atto dell'attivazione degli impianti è data, da parte degli operatori delle telecomunicazioni, contestuale comunicazione al Comune, all'ARPA e al Ministero dello sviluppo economico.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è integrata dalla descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi per il loro inserimento nel catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche.
3.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 203, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 26
 (Controlli ambientali)
1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti di cui al presente capo, finalizzate:
a) a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela in conformità a quanto disposto dalla legge 36/2001 , nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
b) ad assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
c) a vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori degli impianti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, nonché le procedure di risanamento, i Comuni si avvalgono di ARPA.
3. I dati risultanti dai controlli e dalle verifiche di cui al comma 1 sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, e conseguentemente sono pubblicati sui siti internet degli stessi Comuni.
4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'Azienda per i servizi sanitari.
5. Successivamente all'installazione o alla modifica degli impianti di cui all'articolo 15 è effettuata a cura di ARPA la prima verifica di cui al comma 1, lettera a). Gli oneri relativi sono a carico degli operatori.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 204, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 27
 (Sanzioni)
1. Ferme restando tutte le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, e ferme restando in particolare le sanzioni previste dalla legge 36/2001 in materia di emissioni elettromagnetiche, in caso di non conformità ai parametri e alle caratteristiche radioelettriche dell'impianto dichiarati nel titolo abilitativo, il Comune ordina all'operatore interessato di rendere conforme l'installazione, fissa il termine, comunque non inferiore a sessanta e non superiore a centoventi giorni, per l'adeguamento e commina una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 12.500 euro e non superiore a 75.000 euro.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune commina una sanzione amministrativa pecuniaria in misura doppia rispetto a quella precedentemente irrogata, fissa l'ulteriore termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale ordina la demolizione dell'impianto e la rimessa in pristino del sito dismesso con oneri a carico del gestore.
3. La mancata dismissione degli impianti di cui all'articolo 20 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 7.500 euro e non superiore a 45.000 euro.
4. La mancata dismissione degli impianti mobili per la telefonia mobile di cui all'articolo 21 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 25.000 euro e non superiore a 150.000 euro, nonché la rimozione e l'eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura del Comune e a spese del soggetto responsabile.
5. In caso di omesse comunicazioni di cui al presente capo, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.
6. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 24, comma 1, comporta l'irrogazione, da parte del Comune competente, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.
Art. 28
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile);
Art. 29
 (Norme finali e transitorie)
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni della legge regionale 28/2004 .
2. I Piani comunali di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, adottati ai sensi della legge regionale 28/2004 alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il loro iter di approvazione secondo la normativa previgente.
3. I Piani di cui al comma 2 che concludono l'iter di approvazione e quelli già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'applicazione delle presenti norme tengono luogo del regolamento di cui all'articolo 16.
4. Le modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione tecnica, nonché delle procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico sono definite dall'ARPA in accordo con le strutture regionali competenti in materia di ambiente e telecomunicazioni.
5.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 205, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2Comma 5 abrogato da art. 205, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
CAPO IV
 DISCIPLINA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA LARGA
Art. 30
 (Finalità)
1. Con le presenti norme la Regione definisce la disciplina della pianificazione, regolazione, realizzazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture per una rete pubblica regionale per telecomunicazioni a banda larga, al fine di assicurare la relativa connettività alla pubblica amministrazione, nonché al fine di contribuire ad assicurare la connettività alle imprese, alle associazioni e ai cittadini, anche per colmare lo svantaggio digitale e per consentire l'accesso a servizi ad alto contenuto tecnologico.
2. Per rete pubblica di proprietà regionale (RPR) si intende, ai fini della presente legge, l'insieme delle infrastrutture di proprietà regionale costituito da reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga. Costituiscono la RPR anche le infrastrutture appartenenti a soggetti societari di proprietà della Regione.
3. La Regione disciplina altresì le procedure autorizzative per la realizzazione sul proprio territorio delle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga di iniziativa regionale, nonché di iniziativa degli operatori del settore.
Art. 31
 (Pianificazione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, la struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate, predispone il Piano per la realizzazione, il completamento e lo sviluppo della rete pubblica regionale per la banda larga.
2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga, è coordinato con gli altri strumenti della pianificazione regionale, ha valenza triennale a scorrimento annuale ed è in ogni caso modificato qualora se ne ravvisi la necessità.
3. Il Piano cui al comma 1 contiene l'analisi dello stato di fatto delle infrastrutture a banda larga esistenti sul territorio regionale, l'analisi della situazione dello svantaggio digitale, lo stato di fatto degli interventi relativi alla rete pubblica regionale realizzati e in corso di realizzazione, l'elenco e la descrizione delle infrastrutture da realizzare e da completare, il cronoprogramma degli interventi e la stima dei relativi costi. Il Piano evidenzia inoltre i vantaggi e i benefici in termini di sviluppo socio-economico del territorio.
4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.
5. Il Piano è predisposto dalla struttura regionale competente in materia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate. Per la sua redazione potranno anche essere avviate consultazioni con gli operatori del mercato delle telecomunicazioni e loro organismi rappresentativi.
6. Fino all'approvazione del Piano si fa riferimento al programma regionale denominato "Ermes" approvato con deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2005, n. 2634 (Approvazione delle proposte operative per la realizzazione di un'infrastruttura di telecomunicazioni nella Regione Friuli Venezia Giulia per la promozione del territorio).
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 13/2014
Art. 32
 (Regolamento per la banda larga)
1. Con regolamento regionale sono stabilite la disciplina e le specifiche tecniche delle opere destinate a ospitare le reti di banda larga realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dagli Enti pubblici anche economici, nonché dai soggetti beneficiari di incentivi pubblici per interventi di opere stradali e di altre infrastrutture civili.
2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, previo parere della competente Commissione consiliare, è emanato con decreto del Presidente della Regione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
3. Il regolamento è predisposto dalla struttura regionale competente in materia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate. Per la sua redazione potranno anche essere avviate consultazioni con gli operatori del mercato delle telecomunicazioni e loro organismi rappresentativi.
4. II soggetti di cui all' articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono tenuti al rispetto del regolamento di cui al comma 1 nella progettazione e realizzazione dei lavori pubblici relativi a opere stradali e altre infrastrutture civili. Eventuali deroghe possono essere disposte dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni sulla base dei criteri di cui all'articolo 36.
5. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si fa riferimento al regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga, approvato con decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2006, n. 248.
Art. 33
 (Realizzazione, manutenzione e gestione della rete pubblica Regionale)
1. Gli interventi relativi alle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga della RPR sono realizzati, con finanziamenti comunitari, statali, regionali e con gli strumenti della finanza di progetto, direttamente dalla Regione, o tramite la sua società interamente controllata Insiel S.p.A., ovvero anche tramite affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ad altri soggetti di cui all' articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002 .
2. L'approvazione del progetto degli interventi di cui al comma 1 ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 14/2002 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Le infrastrutture di proprietà regionale di cui al comma 1, ivi comprese quelle realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte al patrimonio indisponibile della Regione. Tali beni sono rappresentati nelle schede inventariali per il solo valore inventariale; ogni altro dato è contenuto, a tutti gli effetti di legge e a parziale deroga di quanto previsto ordinariamente, nell'inventario di cui all'articolo 37. A tale scopo è predisposto un verbale di consegna utile ai fini inventariali i cui contenuti, i relativi allegati e le modalità di sottoscrizione sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture di comunicazione, di concerto con l'Assessore competente in materia di patrimonio. Nel verbale di consegna, a cura del soggetto attuatore, è indicato il valore ai fini inventariali, corrispondente al valore di costruzione dell'infrastruttura oggetto di consegna.
3 bis. Qualora al soggetto realizzatore, considerandosi come tale anche l'affidatario di delegazione amministrativa, sia affidata anche la gestione dell'infrastruttura per telecomunicazioni costruita, esso redige e sottoscrive con firma digitale un documento informatico avente i contenuti sostanziali del verbale di consegna di cui al comma 3. Tale documento, conforme alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), di seguito CAD, è inviato tramite posta elettronica certificata, assieme agli eventuali atti a corredo, ai soggetti titolati a sottoscrivere il verbale cartaceo che appongono ciascuno la propria firma digitale. Il documento informatico così sottoscritto tiene luogo del verbale in forma cartacea ed esplica la propria efficacia dall'apposizione dell'ultima firma.
4. L'attivazione, la manutenzione e la gestione, intesa quale conservazione ed esercizio, nonché lo svolgimento di tutte le altre attività relative alle infrastrutture di cui all'articolo 30 competono al soggetto societario regionale di cui al comma 1, che le svolge in conformità ad apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale che fissa termini e modalità di svolgimento delle attività previste.
4 bis. La precisa individuazione delle attività di cui al comma 4, nonché la definizione dei loro costi sono ricomprese in apposito Programma annuale presentato dal soggetto di cui al comma 1 entro il 31 ottobre di ogni anno, recante le previsioni per l'anno successivo. Gli adempimenti connessi all'approvazione, all'attuazione e al controllo dell'implementazione del Programma sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.
5. Il soggetto societario regionale di cui al comma 1 esercisce la quota di capacità di trasmissione delle informazioni sulla RPR che la Regione riserva alla connettività della pubblica amministrazione.
6. Per contribuire al superamento dello svantaggio digitale nel territorio la Regione è autorizzata a concedere in diritto d'uso quote di capacità di trasmissione della RPR, eccedenti il fabbisogno riferito alla pubblica amministrazione, a operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti di telecomunicazioni, individuati con procedure a evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, per periodi fino a venti anni, eventualmente rinnovabili.
7. Ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente al patrimonio regionale e di quello competente ai sistemi informativi regionali, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario medesimo.
7 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 6 e 7, la Giunta regionale può inoltre conferire al soggetto societario ulteriori funzioni e in particolare:
a) funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa;
b) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione derivanti dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico.
8.  
( ABROGATO )
(7)
9.  
( ABROGATO )
(8)
9 bis. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle Autonomie locali, del sistema socio sanitario pubblico regionale, della promozione culturale, dello sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni culturali, scientifiche e di ricerca, nonché soggetti gestori di strade con sedi nel territorio regionale.
9 ter. Le quote di capacità trasmissiva e le modalità di utilizzo sono definite sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle vigenti normative in materia di comunicazioni elettroniche, concorrenza e aiuti di Stato, nonché dei criteri e condizioni di cui al comma 9 quater.
9 quater. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i criteri e le condizioni per l'utilizzo della capacità trasmissiva.
9 quinquies. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali degli organismi, anche statali o sovranazionali purché articolati localmente con funzione di presidio del territorio regionale, preposti ad attività di pubblica sicurezza, soccorso pubblico, sicurezza stradale e dei trasporti, prevenzione e contrasto di eventi calamitosi, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale. Tale messa a disposizione di risorse è regolata ai sensi del comma 9 ter.
10. Le infrastrutture di cui al comma 1, una volta realizzate, possono essere ricollocate su diversi siti, previa istanza congruamente motivata alla Regione, che la valuta e si esprime entro trenta giorni. Le relative opere sono realizzate dai soggetti di cui al comma 1.
11. La Regione, per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica e al fine di ulteriormente valorizzare la RPR, può gestire e mettere a disposizione di enti pubblici, università, istituti, scuole, agenzie per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca con sedi nel territorio regionale, il proprio sistema informatico per il calcolo distribuito, anche per il tramite del soggetto societario regionale di cui al comma 1.
12. I soggetti di cui al comma 11 possono accedere al sistema per il calcolo distribuito previa richiesta e con le modalità indicate in una relativa, apposita, convenzione approvata dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente ai sistemi informativi regionali, di concerto con quello competente al lavoro, università e ricerca, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, sottoscritta dal soggetto richiedente e dal Presidente della Regione, o suo delegato.
13. Il progetto della RPR di cui all'articolo 30, comma 2, prevede che presso la sede regionale della Protezione Civile di Palmanova sia realizzato il nodo di rete con impianti e apparati replicati in copia e tali da consentire la continuità della gestione della rete e dei servizi di connettività, nonché il loro immediato ripristino nei casi di emergenza e malfunzionamento.
Note:
1Comma 9 bis aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 9 ter aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 26/2012
3Comma 9 quater aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 9, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5Comma 3 sostituito da art. 12, comma 39, L. R. 6/2013
6Comma 7 sostituito da art. 22, comma 2, L. R. 13/2014
7Comma 8 abrogato da art. 22, comma 3, L. R. 13/2014
8Comma 9 abrogato da art. 22, comma 3, L. R. 13/2014
9Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 22, comma 4, L. R. 13/2014
10Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 25/2015
11Comma 4 sostituito da art. 6, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
12Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
13Comma 9 bis sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 29/2017
14Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 12/2018
15Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 12/2018
16Comma 9 quinquies aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17Comma 7 bis aggiunto da art. 11, comma 17, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
18Comma 3 bis aggiunto da art. 206, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 34
 (Titoli abilitativi)
1. Gli interventi per la installazione delle reti, degli impianti e delle apparecchiature necessarie a realizzare la RPR di telecomunicazioni in banda larga di cui all'articolo 30, comma 1, sono autorizzati con l'avvenuta comunicazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, e fatti salvi tutti i titoli abilitativi previsti in relazione agli eventuali vincoli presenti, del relativo progetto corredato di una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere agli strumenti di pianificazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati. È fatto salvo, nei casi di apparati radioelettrici con potenza in singola antenna superiore a 5 watt, l'obbligo dell'acquisizione del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni. Il parere di ARPA è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in conformità a quanto disposto dall' articolo 87 del decreto legislativo 259/2003. L'attivazione degli impianti è comunicata all'ARPA, da parte dei soggetti gestori, integrandola con la descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi per il loro inserimento nel catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1, nei casi di attraversamento di corsi d'acqua e di aree demaniali di competenza regionale, non sono soggetti al pagamento dei canoni di concessione demaniale.
3. Gli interventi per la installazione di reti e impianti di telecomunicazioni in fibra ottica realizzati dagli operatori del settore, fuori dai casi di cui al comma 1, sono soggetti a SCIA come disposto dall' articolo 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 . Qualora siano previsti anche interventi di realizzazione di apparati radioelettrici con potenza in singola antenna superiore a 5 watt, si applica la procedura autorizzatoria di cui al capo III.
4. Nei casi in cui gli operatori delle telecomunicazioni intendano utilizzare, per la posa delle fibre ottiche, i cavidotti esistenti della rete pubblica di proprietà regionale ovvero quelli di cui all'articolo 36, comma 3, la SCIA di cui al comma 3 è integrata da uno specifico nulla osta regionale. Il nulla osta è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni entro trenta giorni tenuto conto delle caratteristiche fisiche del cavidotto regionale esistente in relazione allo stato di occupazione del medesimo, avuto riguardo alle condizioni di sicurezza, efficienza e integrità dell'infrastruttura regionale.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 207, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 35
 (Convenzioni)
1. La Regione può sottoscrivere, con gli Enti proprietari di infrastrutture civili interessate dall'attraversamento e dall'occupazione per la realizzazione delle opere relative alla rete pubblica regionale delle infrastrutture a banda larga, o con soggetti associativi che li rappresentino, convenzioni non onerose che stabiliscono le condizioni tecniche generali e specifiche nel rispetto delle disposizioni delle singole leggi di settore.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere accordi integrativi da sottoscrivere in sede di esecuzione dei lavori, fra gli enti proprietari di cui al comma 1 e i soggetti di cui all'articolo 33, comma 1.
3. Le proposte di convenzione di cui al comma 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale su iniziativa dell'Assessore regionale competente.
4. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, la Regione può stipulare ulteriori specifiche convenzioni che non comportino oneri finanziari per la Regione con soggetti pubblici o privati interessati nei settori delle telecomunicazioni.
Art. 36
 (Obblighi di predisposizione delle opere)
1. Gli Enti locali e gli Enti pubblici anche economici che realizzano con fondi propri o con contributi pubblici opere stradali e altre infrastrutture civili, escluse le linee elettriche realizzate fuori terra e le opere relative al solo manto stradale, devono prevedere nei relativi progetti le opere, le condutture e i manufatti idonei a ospitare la rete a fibre ottiche per telecomunicazioni, in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento di cui all'articolo 32.
2. Gli atti autorizzativi comunque denominati, anche rilasciati in sanatoria, relativi alle opere di cui ai commi 1 e 7 danno atto dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo ovvero delle deroghe di cui al comma 5.
3. Qualora le opere e le infrastrutture siano realizzate con contributi regionali gli Enti di cui al comma 1 garantiscono per le condutture e i manufatti realizzati per le fibre ottiche il diritto d'uso gratuito alla Regione e al soggetto societario regionale di cui all'articolo 33, comma 1.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri soggetti beneficiari di incentivi pubblici.
5. Eventuali deroghe agli obblighi di cui ai commi 1 e 3 possono essere motivatamente disposte dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni.
6. Le richieste di deroghe di cui al comma 5 non devono di norma riguardare:
a) aree facenti parte di dorsali programmate di banda larga anche se scarsamente edificate o inedificate;
b) aree edificate anche parzialmente;
c) aree diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) ma funzionali al collegamento di zone produttive secondarie e terziarie.
7. Gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici pubblici nel territorio regionale devono prevedere la predisposizione delle condutture per il cablaggio della rete a banda larga, nonché i locali per le apparecchiature per telecomunicazioni in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento di cui all'articolo 32, comma 5.
8. Ai sensi dell' articolo 2, comma 5, del decreto legge 112/2008 , convertito dalla legge 133/2008 , le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di telecomunicazioni in fibra ottica sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla vigente normativa urbanistica regionale.
Art. 37
 (Inventario informatico regionale dei cavidotti per telecomunicazioni)
1. In attuazione degli orientamenti comunitari e della AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) la Regione cura e implementa un inventario informatico regionale delle infrastrutture costituite dai cavidotti per sistemi cablati di telecomunicazioni in banda larga.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'inventario di cui al comma 1 sono affidati alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni e possono anche essere affidati alla società regionale interamente controllata Insiel SpA.
3. L'inventario di cui al comma 1 contiene:
a) l'insieme delle infrastrutture costituite dai cavidotti e dei relativi pozzetti di giunzione e derivazione presenti sul territorio regionale atti a ospitare le reti a fibre ottiche per telecomunicazioni in banda larga che siano realizzate, totalmente o parzialmente, con finanziamenti pubblici, dai soggetti di cui all'articolo 36, comma 1;
b) i dati geografici dei tracciati delle infrastrutture di cui alla lettera a) necessari a localizzarle;
c) i dati tecnici e dimensionali relativi alle infrastrutture di cui alla lettera a);
d) i dati relativi alla proprietà dei cavidotti.
4. Il regolamento di cui all'articolo 32 può prevedere specifiche disposizioni relative alla tenuta e all'aggiornamento dell'inventario.
4 bis. Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprietà regionale di cui all'articolo 33, comma 1, contenute comunque nell'inventario. In detta sezione vengono anche ricompresi tutti gli altri beni, di proprietà regionale, afferenti l'infrastruttura. In considerazione dell'atipicità dei beni di proprietà regionale oggetto di tale inventariamento, con apposito regolamento, ovvero con il regolamento previsto all' articolo 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e all'articolo 33, comma 3, riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni di proprietà regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale. Tutte le attività di cui al capo IV della presente legge, compresi gli atti collegati, possono essere svolte anche nelle more della predisposizione del regolamento di cui al presente comma.
5. Le informazioni relative all'inventario sono pubblicate sul portale internet della Regione a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati. Con regolamento possono essere determinati quali informazioni dell'inventario, anche con particolare riguardo alla sezione di cui al comma 4 bis, non possono essere pubblicate ai sensi del periodo precedente.
6. I soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati di cui al comma 2 relativi alle infrastrutture già realizzate necessari all'implementazione dell'inventario. Successivamente trasmettono i medesimi dati entro novanta giorni dalla fine dei lavori relativi a ogni nuova infrastruttura.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 9, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 9, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3Comma 4 bis sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 13/2014
4Comma 5 sostituito da art. 23, comma 2, L. R. 13/2014
Art. 38
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 116 e 117 dell' articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
b) i commi da 19 a 24 dell' articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).
Art. 39
 (Disposizioni transitorie e finali)
1. L'iscrizione di cui all'articolo 33, comma 3, delle infrastrutture di competenza regionale realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge con affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva, è effettuata a cura degli enti realizzatori interessati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I commi 1, 3 e 7 dell'articolo 36 non trovano applicazione per i progetti già dotati di provvedimento autorizzativo rilasciato alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO V
 DISPOSIZIONI ULTERIORI
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 9, lettera f), L. R. 12/2014