LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 4
 (Funzioni del Comune)
1. Il Comune:
a) regolamenta in ambito locale la materia della telefonia mobile sulla base delle norme e degli indirizzi regionali;
b) rilascia le autorizzazioni e riceve le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) in materia di impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora e in materia di telefonia mobile e banda larga;
c) esercita le funzioni di controllo e vigilanza sugli impianti e sulle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi di ARPA, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio;
d) emana i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni di propria competenza e irroga le sanzioni amministrative previste.