LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 21
 (Disposizioni specifiche per impianti mobili per telefonia mobile)
1. L'installazione e l'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile, necessari per eventi straordinari, è soggetta a comunicazione preventiva inviata al Comune e all'ARPA, corredata di una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e di una certificazione dell'operatore attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui alla legge 36/2001 , e successive modificazioni. Entro novanta giorni dall'attivazione dell'impianto mobile deve essere comunicata al Comune la sua avvenuta dismissione.