LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 11
 (Vigilanza, controllo, rilocalizzazione degli impianti)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti di cui al presente capo, finalizzate:
a) a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela in conformità a quanto disposto dalla legge 36/2001 , nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
b) ad assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
c) a vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori degli impianti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, i Comuni si avvalgono di ARPA.
3. I dati risultanti dai controlli e dalle verifiche di cui al comma 1 sono comunicati dal Comune alla Regione e all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, e conseguentemente sono pubblicati sui siti internet degli stessi Comuni.
4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'Azienda per i servizi sanitari.
5. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti, sono dismessi e trasferiti ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 , ferma restando la possibilità di riduzione a conformità secondo le modalità e le procedure indicate dalle vigenti norme statali.
6. Successivamente all'installazione o alla modifica degli impianti di cui all'articolo 6, ARPA effettua la prima verifica di cui al comma 1, lettera a). Gli oneri relativi sono a carico degli operatori.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 200, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2Parole soppresse al comma 5 da art. 200, comma 2, lettera b), L. R. 3/2024