LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 11
 (Vigilanza, controllo, rilocalizzazione degli impianti)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti di cui al presente capo, finalizzate:
a) a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela in conformità a quanto disposto dalla legge 36/2001 , nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
b) ad assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
c) a vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori degli impianti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, i Comuni si avvalgono di ARPA che opera in conformità a quanto previsto ai titoli II e III del regolamento di attuazione della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), approvato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 94, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4.
3. I dati risultanti dai controlli e dalle verifiche di cui al comma 1 sono comunicati dal Comune alla Regione e all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, e conseguentemente sono pubblicati sui siti internet degli stessi Comuni.
4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'Azienda per i servizi sanitari.
5. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti, sono dismessi e trasferiti ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 , ferma restando la possibilità di riduzione a conformità secondo le modalità e le procedure indicate dalle vigenti norme statali e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4.
6. Successivamente all'installazione o alla modifica degli impianti di cui all'articolo 6, ARPA effettua la prima verifica di cui al comma 1, lettera a). Gli oneri relativi sono a carico degli operatori.