LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2

Finanziamenti al sistema universitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/02/2011
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 3
 (Obiettivi degli interventi regionali)
1. L'intervento regionale è diretto a perseguire i seguenti obiettivi:
a) aumentare la capacità di attrarre risorse finanziarie non regionali e favorire il miglioramento delle prestazioni da parte del sistema universitario regionale, anche tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa statale per il riparto degli stanziamenti tra le università italiane;
b) premiare le eccellenze valutate in base a criteri riconosciuti a livello internazionale, anche favorendo le integrazioni verticali con enti e istituti di ricerca con sede regionale;
c) favorire le iniziative congiunte e la collaborazione tra gli enti nell'ambito del sistema universitario regionale;
d) aumentare la competitività del sistema universitario regionale attraverso interventi strutturali.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono introdotti nel sistema di finanziamento meccanismi premiali a fronte di comportamenti conformi agli obiettivi degli interventi regionali.