LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/08/2011
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10
 (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2010 è accertato, ai sensi dell' articolo 10, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), in complessivi 470.565.284,41 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale 24/2009 , il conguaglio positivo è determinato in 19.919.130,57 euro, cui si sommano 570.814,53 euro, relativi alle somme autorizzate con la legge regionale 24/2009 , non utilizzate al 31 dicembre 2010, per complessivi 20.489.945,10 euro, destinati alle finalità di cui ai commi 2, 3 per 17.051.632,34 euro, 5 e 7.
2. Alle Province è attribuita un'assegnazione straordinaria di 3.146.274 euro, erogata in unica soluzione entro il 30 settembre 2011, così suddivisa:
a) 1.573.137 euro da ripartire in misura proporzionale all'assegnazione attribuita ai sensi dell' articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
b) 1.573.137 euro da ripartire per il 60 per cento in proporzione al territorio e per il 40 per cento in base alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 2009.
3. Ai Comuni è attribuita un'assegnazione straordinaria di 17.251.632,34 euro, erogata in unica soluzione entro il 30 settembre 2011, così suddivisa:
a) 8.625.816,17 euro da ripartire in misura proporzionale all'assegnazione attribuita ai sensi dell' articolo 10, comma 6, lettera a), della legge regionale 22/2010 ;
b) 8.625.816,17 euro da ripartire per il 50 per cento in proporzione al territorio e per il restante 50 per cento in proporzione alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 2009.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, è destinata la spesa di 20.397.906,34 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
5. Il fondo di cui all' articolo 10, comma 13, della legge regionale 22/2010 è incrementato di 42.609,18 euro; l'incremento è ripartito, entro il 31 ottobre 2011, in misura pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dichiarato dagli enti e quanto già erogato ai sensi del medesimo comma 13.
6. Per le finalità di cui al comma 5, è destinata la spesa di 42.609,18 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
7. Il fondo di cui all' articolo 10, comma 46, della legge regionale 22/2010 è incrementato di 249.429,58 euro; l'incremento è ripartito, entro il 31 ottobre 2011, in misura pari alla differenza tra l'ammontare complessivo del minor gettito accertato nel 2010 rispetto al 2009 e quanto già attribuito ai sensi del medesimo comma 46.
8. Per le finalità di cui al comma 7, è destinata la spesa di 249.429,58 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
9. Gli impegni e le liquidazioni di cui ai commi precedenti sono disposti compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal Patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
10. All' articolo 13 della legge regionale 24/2009 , come da ultimo modificato dalla legge regionale 22/2010 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 16 è inserito il seguente:
<<16. 1 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, i Comuni turistici di cui all' articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con popolazione superiore a 5.000 abitanti, possono, per l'anno 2011, procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 50 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente, o, se più favorevole, di quella relativa alle cessazioni nell'esercizio in corso, purché non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso.>>;

b)
al comma 17 le parole << 31 dicembre 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2012 >>.

11. Il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali) della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 , e successive modifiche e integrazioni, si applica anche al personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 .
11 bis. La disciplina di cui al secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 47 (Articolazione della dirigenza) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 , come da ultimo modificato dalla lettera c) del comma 36 dell'articolo 14 (Finalità 11 - funzionamento della Regione) della legge regionale 22/2010 , si applica anche alle altre Amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 13/1998 , nel caso di conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato di cui all' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 in quanto applicabile agli enti locali.
12.  
( ABROGATO )
(9)
13.  
( ABROGATO )
14.  
( ABROGATO )
15.  
( ABROGATO )
16.
Al comma 39 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 , come sostituito dall' articolo 12, comma 19, della legge regionale 12/2009 e modificato dall' articolo 10, comma 10, della legge regionale 12/2010 , le parole << entro e non oltre il 15 ottobre 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro e non oltre il 15 ottobre 2013 >> e le parole << entro il 31 dicembre 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 dicembre 2013 >>.

17. Le eventuali economie contributive rilevate ad avvenuta conclusione dei lavori effettuati dai Comuni e dalle Province, finanziati con le risorse del fondo di cui all' articolo 11, comma 35, della legge regionale 17/2008 , possono essere utilizzate, in applicazione dell' articolo 56, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), solo a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.
18. L'ente locale interessato comunica alla Direzione competente in materia di autonomie locali l'ammontare delle economie conseguite e attesta che le medesime sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 17.
19. L'Ufficio regionale competente prende atto, con decreto del direttore del servizio, dell'utilizzo delle economie di cui al comma 17.
20. I lavori finanziati con le economie di cui al comma 17 sono conclusi e rendicontati entro i termini fissati dall' articolo 11, comma 39, della legge regionale 17/2008 .
21.
Dopo il comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito derivanti dal mancato utilizzo degli incentivi concessi agli enti locali, qualora l'importo non superi i mille euro.>>.

22.  
( ABROGATO )
22 bis.  
( ABROGATO )
23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 e al capitolo 1683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
24.
Dopo il comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:
<<27 bis. Le nuove assunzioni di personale da parte delle aziende per i servizi alla persona o delle aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 6/2006 , presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, possono avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 25, primo periodo. Il costo del personale della pianta organica aggiuntiva va rapportato alla spesa corrente riferita alla sola gestione del servizio sociale.>>.

25. Ai fini dell'applicazione delle deroghe al regime assunzionale di cui al comma 29 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 , per il calcolo del rapporto tra dipendenti in servizio e popolazione residente di cui alla lettera b), non vengono conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.
26.
Al comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) le parole << o rimborsi >> sono soppresse.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 100.000 euro a favore delle Unioni di Comuni costituite ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 1/2006 successivamente al termine di ricognizione per l'anno 2011 ed entro il 15 settembre 2011, da ripartire, a titolo di incentivo straordinario, senza vincolo di destinazione né rendicontazione, secondo i criteri definiti con il Piano di valorizzazione territoriale 2011, approvato ai sensi dell' articolo 26 della legge regionale 1/2006 . In caso di insufficienza del fondo, l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
28. Per le finalità di cui al comma 27, le Unioni trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda di incentivo straordinario conformemente ai modelli definiti dal Piano di valorizzazione territoriale 2011.
29. Qualora dal riparto di cui al comma 27 residuino risorse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnarle a favore delle Unioni di Comuni di cui al medesimo comma 27 a titolo di incentivo ordinario, nella misura del 50 per cento di quanto calcolato secondo i criteri definiti con il Piano di valorizzazione territoriale 2011, in relazione alle funzioni effettivamente attivate entro il 15 settembre 2011, da monitorare nel 2012 secondo le modalità definite nel Piano medesimo. A tal fine, le Unioni integrano la domanda di cui al comma 28 con la presentazione della domanda di incentivo ordinario conformemente ai modelli definiti dal Piano di valorizzazione territoriale. In caso di insufficienza delle risorse, l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
30. Per le finalità di cui al comma 27, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1758 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Assegnazione straordinaria alle Unioni di Comuni costituite successivamente alla ricognizione annuale".
31. Le nuove Unioni di Comuni che beneficiano nel 2011 dell'incentivo straordinario ai sensi del comma 27 non possono accedere, negli anni successivi, all'erogazione dell'incentivo straordinario a valere sulle risorse stanziate annualmente per l'incentivazione delle forme associative.
32.  
( ABROGATO )
33.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 28 bis della legge regionale 1/2006 , come inserito dal comma 32, fanno carico a decorrere dall'anno 2012 all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1438 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione " Incentivi per favorire la fusione dei Comuni mediante la promozione di una cultura sovracomunale e attraverso percorsi di sviluppo del territorio e di potenziamento dei servizi a livello sovracomunale ".

34.
Al comma 62 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), il periodo << La Giunta regionale con propria deliberazione assevera le richieste pervenute. >> è sostituito dal seguente: << Il Direttore del Servizio finanza locale, con decreto, prende atto delle richieste pervenute e autorizza l'utilizzo delle economie. >>.

35. Il termine per la rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la ristrutturazione dell'ex scuola materna di Zugliano, finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Tavagnacco in data 13 ottobre 2010, è fissato, per il Comune di Pozzuolo del Friuli, al 31 dicembre 2015.
36. Il finanziamento assegnato al Comune di Majano per la realizzazione di un Palazzetto - Sale dello Sport, a valere sulle risorse ASTER 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione, il Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e il Comune di Majano in data 11 novembre 2009, è confermato a favore del Comune di Majano per la realizzazione di un lotto funzionale del Palazzetto.
37. Il Comune di Majano inizia i lavori per l'intervento di cui al comma 36 entro il 31 dicembre 2012 e rendiconta la spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera, con il finanziamento regionale e il cofinanziamento a carico dell'ente di 300.000 euro, entro il 31 dicembre 2015.
38. Il finanziamento di cui al comma 37 è interamente erogato a favore del Comune di Majano entro novanta giorni dal ricevimento da parte della Regione del progetto esecutivo del lotto funzionale regolarmente approvato dal Comune per un importo complessivo di 1.500.000 euro.
39. Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla realizzazione e alla sistemazione di percorsi ciclabili e itinerari turistici, finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio in data 10 marzo 2009, è fissato al 30 maggio 2012 e il termine per l'ultimazione dell'intervento è fissato al 30 giugno 2013.
40. Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla manutenzione e all'ammodernamento di edifici scolastici ubicati nei comuni di Attimis, Faedis, San Floriano del Collio e San Pietro al Natisone, finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 10 marzo 2009 tra la Regione, la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Tarcento, è fissato al 31 luglio 2011 e il termine per l'ultimazione dell'intervento è fissato al 30 giugno 2012.
41. Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla realizzazione della pista ciclabile Loch (comune di Pulfero)-Vernasso (comune di San Pietro al Natisone) e finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo stipulato tra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio in data 14 settembre 2009, di modifica del precedente accordo quadro del 23 aprile 2007, è fissato al 30 maggio 2012 e il termine per la rendicontazione è fissato al 30 giugno 2013.
42. Il finanziamento a valere sulle risorse ASTER 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo in data 25 maggio 2009, avente a oggetto, in particolare, la realizzazione da parte del Comune di Tricesimo della riqualificazione dell'edificio comunale presso l'area ex IPSIA, si intende confermato in capo al Comune di Tricesimo per la realizzazione di un nuovo edificio da destinare a sede dei servizi socio assistenziali, a parità di quota di cofinanziamento a carico dell'ente definita nell'accordo quadro medesimo.
43. Il Comune di Tricesimo inizia i lavori per l'intervento di cui al comma 42 entro il 31 dicembre 2012 e rendiconta la relativa spesa entro il 31 dicembre 2013.
44. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tricesimo trasmette alla Regione una esaustiva relazione descrittiva del nuovo intervento e della nuova localizzazione, nonché il relativo quadro economico.
45. Il finanziamento di cui al comma 42 è liquidato a favore del Comune di Tricesimo entro novanta giorni dal ricevimento da parte della Regione del progetto esecutivo regolarmente approvato dal Comune.
46. Il termine di inizio lavori dell'intervento inerente il parco comunale dei Prati del beato Bertrando e dei Prati del Lavia e precisamente la ristrutturazione di uno stabile, finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo in data 25 maggio 2009, è fissato al 31 dicembre 2012, mentre il termine di rendicontazione è fissato al 31 dicembre 2014.
47. Il termine per la rendicontazione dell'intervento relativo alla realizzazione di una rete ciclabile locale e finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e l'Unione dei Comuni "Centro economico della bassa friulana" in data 15 aprile 2009, è fissato al 31 dicembre 2013.
48. Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla realizzazione di un'ippovia e finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo in data 16 settembre 2008, è fissato al 30 settembre 2012, mentre il termine di fine lavori è fissato al 30 settembre 2014.
49. Il termine per la rendicontazione dell'intervento per il miglioramento dei servizi per gli anziani, finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Paularo e il Comune di Villa Santina in data 20 aprile 2007, è fissato, per il Comune di Villa Santina, al 31 dicembre 2010; la relativa documentazione può essere presentata entro il 31 agosto 2011.
50. L'Amministrazione provinciale di Udine è autorizzata a devolvere il contributo quindicennale di 15.000 euro, concesso al Comune di Varmo a valere sui fondi 2007 delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), con determina del dirigente del 6 giugno 2009 n. 2009/6895, per la realizzazione di un'opera scolastica diversa rispetto a quella indicata nel provvedimento di assegnazione.
51. Per le finalità di cui al comma 50, è fatta salva a tutti gli effetti la domanda di devoluzione presentata dal Comune di Varmo alla Provincia di Udine entro il 31 dicembre 2010 per le sopravvenute esigenze di riorganizzazione funzionale dei plessi scolastici.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all' articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già concesso alla Comunità montana della Carnia, individuato con l'Accordo di programma sottoscritto il 20 agosto 2008 e approvato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2008, n. 0242/Pres. (Approvazione Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Comunità montana della Carnia per la realizzazione di strutture per la lavorazione ed il deposito di biomassa legnosa a servizio dei costruendi impianti dei Comuni di Arta terme, Treppo Carnico, Ampezzo, Verzegnis, Prato Carnico, Lauco e Forni Avoltri), a seguito della realizzazione dell'intervento in altra località.
53. Ai fini della conferma del contributo di cui al comma 52, l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dell'ente interessato, il contributo di cui all' articolo 8 della legge regionale 50/1993 , già concesso al Comune di Socchieve, individuato con l'Accordo di programma sottoscritto il 22 agosto 2008 e approvato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2008, n. 0243/Pres. (Approvazione Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Socchieve per i lavori di ampliamento dell'edificio destinato ad attività artigianale-commerciale sito nella zona artigianale di Socchieve), con sostituzione dell'oggetto in: <<realizzazione della centralina idroelettrica denominata "Rio Grasia">>, atto a contribuire maggiormente allo sviluppo dell'area montana interessata.
55. Ai fini della conferma del contributo di cui al comma 54, l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dell'ente interessato, il contributo di cui all' articolo 8 della legge regionale 50/1993 , già concesso al Comune di Sutrio per l'acquisto di una struttura a destinazione produttiva, consentendo l'utilizzo delle economie di spesa per la ristrutturazione dell'immobile medesimo.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a valere sul fondo 2011 di cui all' articolo 10, comma 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), un contributo di 50.000 euro al Comune di Pinzano al Tagliamento, per la copertura delle spese a carico degli enti locali dell'Unione dei Comuni della Val D'Arzino, sciolta nel 2005, connesse allo scioglimento dell'Unione medesima. L'erogazione è disposta d'ufficio, in un'unica soluzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e non è soggetta a rendicontazione.
58. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 57, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Vajont, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 80.000 euro, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 31 ottobre 2011 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
60. Per le finalità previste dal comma 59, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1757 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Vajont per le spese di funzionamento".
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Precenicco, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 40.000 euro, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 31 ottobre 2011 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
62. Per le finalità previste dal comma 61, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1760 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Precenicco per le spese di funzionamento".
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Porpetto un contributo straordinario pari a 100.000 euro per la realizzazione di un magazzino comunale e di un'ecopiazzola.
64. La domanda, corredata di una relazione illustrativa relativa alle opere da realizzare e del quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
65. Per le finalità previste dal comma 63, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1762 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Porpetto per l'acquisto di un'area limitrofa all'edificio scolastico sita nella frazione Castello del comune stesso, da destinare a uso pubblico".
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare 100.000 euro a favore del Comune di Azzano Decimo, capofila dell'Associazione intercomunale "Sile", quale contributo straordinario a sostegno delle spese per l'acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa di cui all' articolo 5, comma 4, della legge regionale 9/2009 e agli articoli 10 e 11, nonché all'allegato C, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 03/Pres. recante norme sui "volontari per la sicurezza". Per accedere al contributo il Comune presenta entro il 30 settembre 2011, al Servizio polizia locale e sicurezza della Regione, apposita domanda contenente il numero dei volontari che si intende impiegare e il costo presunto per l'acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa. Il Comune di Azzano Decimo deve presentare inderogabilmente, entro il 30 giugno 2013, una dichiarazione attestante che le risorse ottenute sono state utilizzate per la copertura delle spese relative all'attività per la quale il contributo è stato erogato.
67. Per le finalità previste dal comma 66, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156 e del capitolo 1764 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Azzano Decimo per l'acquisizione di beni e per la copertura assicurativa in materia di politiche di sicurezza".
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un contributo straordinario pari a 30.000 euro per sostenere le spese per la realizzazione di manifestazioni, convegni e mostre, nonché per l'acquisto, la produzione e la diffusione di libri, pubblicazioni e stampe, anche di documenti storici, promossi dall'Aeronautica militare Comando Aeroporto "Pagliano e Gori" di Aviano, in occasione della celebrazione del centesimo anniversario dell'Aeroporto medesimo.
69. Il contributo di cui al comma 68 è concesso ed erogato in unica soluzione e in via anticipata sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio beni e attività cuturali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa delle attività di organizzazione e realizzazione dell'evento di cui al comma 68 e del relativo preventivo delle spese. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità per la rendicontazione.
70. Per le finalità previste dal comma 68, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1765 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia di Pordenone per sostenere le spese per la realizzazione di manifestazioni, convegni e mostre, nonché per l'acquisto, la produzione e la diffusione di libri, pubblicazioni e stampe, anche di documenti storici, promossi dall'Aeronautica militare Comando Aeroporto 'Pagliano e Gori' di Aviano, in occasione della celebrazione del centesimo anniversario dell'Aeroporto medesimo".
71. Ai fini dell'attuazione del Protocollo d'intesa concernente lo "Sviluppo sostenibile e promozione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio" stipulato in data 4 aprile 2009, tra la Regione e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di progetti pilota individuati nell'ambito del Protocollo d'intesa stesso.
72. I finanziamenti di cui al comma 71 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, con particolare riferimento agli aiuti di importanza minore "de minimis" e agli aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, e successive modifiche.
73. I finanziamenti di cui al comma 71 sono commisurati alle spese esposte nel quadro economico del progetto pilota, sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al comma 71.
74. In sede di prima applicazione, per i progetti pilota confermati con la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 858 (Protocollo d'intesa "sviluppo sostenibile e promozione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio" - conferma progetti pilota), i finanziamenti di cui al comma 71 sono commisurati alle spese esposte nel quadro economico del progetto pilota, sostenute dai beneficiari a decorrere:
a) dall'1 gennaio 2007 per i progetti pilota afferenti alla mobilità sostenibile, finanziati dal Fondo per la mobilità sostenibile istituito dall' articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
b) dall'1 gennaio 2008 per i progetti pilota afferenti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, finanziati dal Fondo finalizzato alla realizzazione di iniziative e interventi volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, istituito dall' articolo 2, comma 322, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
75. I finanziamenti di cui al comma 71 sono cumulabili con altri finanziamenti, nel limite massimo del costo del progetto e della disciplina citata al comma 72.
76. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 71 si intende effettuata per l'intervento finanziato e non per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di spesa del progetto pilota.
77. Le spese sostenute da parte di autorità pubbliche e i contributi in natura, sono disciplinati dagli articoli 50 e 51 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006.
78. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti di cui al comma 71, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'agenzia per lo sviluppo del turismo, le società partecipate con capitale prevalente della Regione e gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal provvedimento di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste al momento della concessione.
79. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 78, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
80. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 78.
81. Ai finanziamenti concessi ai sensi del comma 71 si applica la legge regionale 7/2000 .
82. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 71 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 e al capitolo 2708 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
83.
Al comma 86 bis dell'articolo 1 della legge regionale 30/2007 , come inserito dall' articolo 10, comma 33, della legge regionale 12/2010 , le parole << il 31 dicembre 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << il 31 dicembre 2013 >>.

84. Per le finalità di cui all' articolo 10, comma 21, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1156 e del capitolo 1784 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Trasferimento al Fondo Protezione Civile per la realizzazione dell'interconnessione digitale e a banda larga delle sale operative delle polizie municipali e delle forze dell'ordine".
85.  
( ABROGATO )
(2)
86.  
( ABROGATO )
(3)
87.  
( ABROGATO )
88. In via d'interpretazione autentica dei commi 18 e 20 dell' articolo 10 della legge regionale 22/2010 , uno stesso comune può essere conteggiato due volte nel riparto se rientra in entrambe le fattispecie di beneficiari di cui al citato comma 18.
89. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.
Note:
1Comma 11 bis aggiunto da art. 13, comma 70, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2Comma 85 abrogato da art. 13, comma 70, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Comma 86 abrogato da art. 13, comma 70, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4In esito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Trieste con ordinanza 31 agosto 2011, n. 235, con sentenza n. 141 dd. 23 maggio 2012, depositata in data 6 giugno 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale 13 giugno 2012, n. 24), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 8, della L.R. 9/2009, nel testo modificato dall'articolo 10, comma 87, della L.R. 11/2011.
5Parole sostituite al comma 63 da art. 10, comma 36, lettera a), L. R. 14/2012
6Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19 settembre 2012), l'illegittimità costituzionale del comma 25 del presente articolo.
7Parole sostituite al comma 64 da art. 10, comma 36, lettera b), L. R. 14/2012
8Parole sostituite al comma 66 da art. 10, comma 82, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
9Comma 12 abrogato da art. 11, comma 42, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
10Comma 13 abrogato da art. 11, comma 42, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
11Comma 14 abrogato da art. 11, comma 42, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
12Comma 15 abrogato da art. 11, comma 42, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
13Comma 22 sostituito da art. 10, comma 53, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
14Comma 22 bis aggiunto da art. 10, comma 54, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
15Comma 26 abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 32, L.R. 1/2006, a decorrere dall'1/1/2016.
16Comma 22 abrogato da art. 43, comma 2, L. R. 12/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
17Comma 22 bis abrogato da art. 43, comma 2, L. R. 12/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
18Comma 23 abrogato da art. 43, comma 2, L. R. 12/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
19Comma 32 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 18/2015
20Comma 33 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 18/2015
21Comma 87 abrogato da art. 35, comma 1, lettera e), L. R. 5/2021
22Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 30, L. R. 13/2021