Art. 2
(Valutazione delle attività)
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, Agemont SpA richiede l'elaborazione di una perizia di stima a soggetto esperto e indipendente per la valutazione dei singoli rami d'azienda interessati all'attività di scorporo e delle azioni costituenti il capitale sociale della società che risulterà a seguito delle operazioni di scorporo. La perizia considera e valuta separatamente, altresì, il ramo d'azienda identificabile nel Centro di innovazione tecnologica con sede in Amaro e i beni immobili e mobili allo stesso afferenti.
Art. 3
(Scorporo delle attività)
1.
L'attività di Agemont SpA relativa alla realizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare, comprese le relative attrezzature, diversa da quella afferente al Centro di innovazione tecnologica di cui al comma 2, è conferita, in ragione della rispettiva competenza territoriale, al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, con sede in Tolmezzo, e al Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, con sede in Maniago, disciplinati dalla
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3
(Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale) come modificata dall'articolo 4.
2. L'attività relativa agli interventi di partecipazione temporanea al capitale sociale di società del territorio montano e l'attività afferente al Centro di innovazione tecnologica vengono confermate in capo ad Agemont SpA. Al fine di perseguire la migliore sinergia con le azioni della Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere alla medesima società, al valore che sarà determinato dalla perizia di stima prevista dall'articolo 2, comma 1, l'intera partecipazione azionaria in Agemont SpA; il corrispettivo è rappresentato da azioni proprie detenute da Friulia SpA che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare dalla società medesima al valore del patrimonio netto.
3.
La Regione partecipa ai Consorzi indicati al comma 1 e, in armonia con le prerogative di cui dispone quale soggetto vigilante, esercita il diritto di voto esclusivamente nell'assemblea straordinaria in deroga all'
articolo 10, comma 3, della legge regionale 3/1999
. Alla Regione medesima viene riconosciuto un diritto di retrocessione dei beni apportati con l'operazione di cui al comma 1 al patrimonio regionale, in sede di eventuale scioglimento dei Consorzi.
4. La gestione residuale connessa con l'attività di rilascio di garanzie posta in essere da Agemont SpA a favore di banche, intermediari finanziari o imprese non partecipate da Agemont SpA e l'attività di animazione economica sono svolte dall'Amministrazione regionale.
5. I soggetti indicati ai commi 1 e 2 subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli afferenti i contratti di lavoro in essere, connessi ai rami d'azienda a loro rispettivamente trasferiti senza soluzione di continuità, al fine di assicurare lo svolgimento delle relative attività. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o anche concessi dall'Amministrazione regionale in favore di Agemont SpA sono confermati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 che vi subentrano per il perseguimento delle medesime finalità.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche statutarie che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dai commi precedenti. A tali fini i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono proporre alla Regione integrazioni o modifiche alle attività e ai beni oggetto di trasferimento per coordinare le nuove attività con i propri programmi di sviluppo.
7.
I limiti temporali e di misura previsti dall'articolo 1, primo comma, lettera a), e dall'
articolo 2, primo comma, lettera c), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18
(Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli-Venezia Giulia), non si applicano per l'intervento posto in essere dalla Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA in attuazione del comma 2.
8. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
9.
Tenuto conto della rilevanza strategica che la Regione riconosce alle realtà operanti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, la stessa, nel rispetto delle istanze degli enti pubblici del territorio montano, può promuovere la costituzione di un consorzio di diritto pubblico a prevalente partecipazione pubblica per lo sviluppo dell'economia montana al quale trasferire il Centro di innovazione tecnologica, anche mediante trasformazione del relativo ramo d'azienda di Agemont SpA ai sensi dell'
articolo 2500 septies del codice civile
.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 9 da art. 7, comma 72, L. R. 27/2012 . Per le modalità di funzionamento ed altre norme gestionali relative al Consorzio, si veda quanto disposto dai commi da 73 a 95 del medesimo art. 7 L.R. 27/2012.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
2. Gli eventuali ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione regionale relativi alle operazioni di cui agli articoli 1 e 3, commi 1 e 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3. Gli eventuali oneri connessi con l'escussione delle garanzie di cui all'articolo 3, comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.117 e ai capitoli 1547 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.