LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/03/2010
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 2
 (Definizioni)
1. Per quanto non previsto dalla legge 313/2004, ai fini della presente legge si intende per:
a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;
b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a cinque;
c) nucleo: la famiglia di api avente fino a cinque favi da nido coperti da api;
d) alveare stanziale: l'alveare che non viene spostato nel corso dell'anno.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 26, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 26, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 28/2017