LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/03/2010
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 11
 (Deroga all'obbligo dell'autorizzazione)
1. Il trasferimento degli alveari è consentito anche in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 nei seguenti casi eccezionali:
a) per esigenze di utilizzo di pascoli che, in ragione delle coltivazioni ivi praticate, non potevano essere conosciuti dall'apicoltore al 31 gennaio dell'anno precedente;
b) per necessità di garantire la sopravvivenza delle api.
(1)
2. Entro cinque giorni dal trasferimento, gli apicoltori inviano apposita comunicazione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo le modalità previste dall'articolo 7.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 26, lettera j), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.