LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 22/07/2010 al 27/10/2010


Art. 13
 (Finalità 12 - partite di giro e altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 17, le parole << entro il 30 giugno 2011, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate anteriormente all'1 settembre 2010 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 giugno 2012, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate anteriormente all'1 settembre 2011 >>;

b)
al comma 1 dell'articolo 18, le parole << 1 settembre 2010 >> sono sostituite dalle seguenti: << 1 settembre 2011 >>.

2.
Al comma 3 bis dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), introdotto dall' articolo 44 della legge regionale 13/2009 , dopo le parole << con fondi comunitari >> sono aggiunte le seguenti: << o con risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate >>.

3.
La denominazione dell'unità di bilancio 1.3.8 viene sostituita dalla seguente << Compartecipazione accise sui carburanti >>.

4. Il capitolo di entrata 1082 viene spostato nell'unità di bilancio 2.1.15.
5. I capitoli 3510, 3511 e 3512 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale gli anni 2010- 2012 e del bilancio per l'anno 2010 vengono spostati nell'unità di bilancio 11.3.1.1180.
6.
Dopo il comma 7 bis dell'articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), introdotto dall' articolo 14 della legge regionale 24/2009 , è inserito il seguente:
<<7 ter. Le somme riassegnate ai sensi del comma 7, qualora non vengano pagate entro l'esercizio di riassegnazione, costituiscono economia di bilancio.>>.

7. All' articolo 28 della legge regionale 21/2007 , come modificato dall' articolo 13 della legge regionale 9/2008 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 10 dopo le parole << comma 1 bis e 33 >> sono inserite le seguenti: << nonché quelle relative alle disposizioni richiamate dall'articolo 35 >>;

b)
dopo il comma 10 bis è aggiunto il seguente:
<<10 ter. Nei casi previsti dal comma 10 bis, con la medesima deliberazione della Giunta regionale viene disposta l'istituzione di nuovi capitoli del bilancio regionale, qualora ciò si renda necessario al fine di ripartire, nell'ambito delle medesime finalità, lo stanziamento di capitoli esistenti nel bilancio medesimo in funzione della competenza amministrativa dei singoli servizi.>>.

8.
Al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 21/2007 , le parole << dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie >> sono sostituite dalle seguenti: << del Ragioniere generale >>.

9.
Dopo il comma 1 dell'articolo 51 bis della legge regionale 21/2007 , introdotto dall' articolo 13 della legge regionale 9/2008 , è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Nei casi di annullamento dei residui passivi relativi a limiti di impegno, ai sensi del comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a inviare in economia le somme impegnate e conservate in conto residui, in conto competenza e in conto esercizi futuri.>>.

10.
Dopo l' articolo 51 bis della legge regionale 21/2007 , è inserito il seguente:
<<Art. 51 ter
 (Cancellazione dei residui perenti)
1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di evitare l'ingiustificata conservazione nel conto del patrimonio di residui perenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti a:
a) impegni assunti a carico di capitoli di parte capitale almeno quindici anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione;
b) impegni assunti a carico di capitoli di parte corrente almeno otto anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione.
2. Al fine di garantire la copertura finanziaria di somme reclamate dai creditori che siano state oggetto di cancellazione ai sensi del comma 1, è istituito per memoria , in ogni rubrica, un capitolo di spese obbligatorie.>>.

11. Il Fondo regionale per i servizi forestali, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 8, comma 51, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è autorizzato a non riassorbire le quote eccedenti il tetto di spesa fissato per l'esercizio 2009, ai fini del concorso del Fondo stesso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno.
12. Le rimanenze di importi non superiori a 10 euro sui singoli ordini di accreditamento, sia in conto competenza che in conto residui, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio finanziario, sono eliminate e costituiscono economia di spesa.
13. All' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera d) del comma 68 sono aggiunte le seguenti:
d ter) articolo 7, commi 69 e seguenti, della legge regionale 4/2001 ;
d quinquies) articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico).>>;

b)
dopo il comma 68 è aggiunto il seguente:
<<68 bis. Sono ammissibili alla sospensione di cui al comma 68 le rate in scadenza o già scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.>>;

c)
dopo la lettera a) del comma 97, è inserita la seguente:
<<a bis) bando 2002 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese industriali.>>.

14. Il personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato iscritto dall'1 gennaio 2001 all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) - gestione trattamento di fine rapporto può richiedere all'Amministrazione regionale, in costanza di rapporto di servizio, un'anticipazione del trattamento di fine rapporto, secondo quanto previsto dal sesto all' undicesimo comma dell'articolo 2120 del codice civile .
15. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui al comma 14 è concessa per le finalità previste dall' articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale).
16. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di concessione dell'anticipazione di cui al comma 14.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'INPDAP una convenzione per la formalizzazione delle procedure di liquidazione e di rimborso dei trattamenti di fine rapporto.
18. Per la finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per gli anni 2011 e 2012 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 - partite di giro - e del capitolo 8802 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Erogazione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto al personale regionale assunto a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio 2001".
19. Agli oneri previsti dal comma 18 si provvede con le entrate di pari importo per gli anni 2011 e 2012 previste sull'unità di bilancio 6.1.201 - partite di giro - e sul capitolo 4401 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Rimborsi, ad avvenuta cessazione dal servizio ovvero al momento dell'iscrizione al Fondo di previdenza complementare, da parte dell'I.N.P.D.A.P. delle quote di anticipazione del T.F.R. liquidate al personale regionale assunto a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio 2001".
20.
Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) dopo le parole << Ad avvenuta realizzazione delle opere di cui al comma 1 >> sono aggiunte le seguenti: << e a conclusione di ogni altro adempimento, anche di natura finanziaria, ad essa connesso >>.

21. Il Comune di Trieste è autorizzato a cedere a titolo gratuito i beni o porzione dei beni ubicati nel comune di Trieste e facenti parte del compendio denominato "ex Campo Profughi di Prosecco", già di proprietà regionale e a suo tempo ceduti gratuitamente al Comune di Trieste ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), con decreto del Direttore regionale degli Affari finanziari e del patrimonio n. 416/FP del 7 aprile 1998 e verbale di consegna dell'8 ottobre 1998, ad altro soggetto non avente finalità di lucro, a condizione che sul bene ceduto sia apposto il vincolo di destinazione a finalità di interesse pubblico.
22. Nel caso venga meno il soggetto non avente finalità di lucro di cui al comma 21 o nel caso venga meno la destinazione a finalità di interesse pubblico per la quale i beni di cui al comma 21 sono ceduti, lo stesso bene è retrocesso al patrimonio regionale senza alcun onere per l'Amministrazione stessa.
23. È fatto obbligo al Comune di Trieste di inserire espressamente il vincolo di destinazione a finalità di interesse pubblico di cui al comma 21 e la previsione di retrocessione di cui al comma 22 nell'atto di cessione, di curarne l'iscrizione presso i pubblici registri immobiliari e di trasmettere copia autenticata degli atti di cessione e delle avvenute annotazioni alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali.
24. I beni iscritti al demanio stradale della Regione non più funzionali alle strade regionali sono trasferiti a titolo gratuito, previo parere della struttura regionale competente in materia di mobilità e infrastrutture di trasporto, al demanio stradale dei Comuni e delle Province, che si assumono tutti gli oneri derivanti dal trasferimento.
25. Il trasferimento dei beni di cui al comma 24 è disposto con decreto del Direttore centrale competente a gestire il demanio stradale della Regione, che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
26. L'adozione del decreto di cui al comma 25 è subordinata all'autorizzazione a procedere da parte dell'Assessore competente che, ove ritenuto necessario od opportuno, può subordinarla alla preventiva autorizzazione giuntale.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso, anche mediante ricorso a trattativa privata, l'immobile denominato "Aerocampo di Campoformido", di pertinenza del demanio regionale sito nei Comuni di Campoformido e Pasian di Prato.
28. La concessione viene rilasciata a titolo gratuito a soggetti, anche privati, non aventi finalità di lucro con l'obbligo di eseguire tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di sostenerne i relativi oneri.
29. Al concessionario è fatto obbligo di sviluppare:
a) progetti di formazione tecnologica aeronautica in concerto con istituti scolastici di indirizzo aeronautico della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) il recupero e la valorizzazione della cultura e della storia aeronautica del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso un percorso espositivo e museale che rappresenti anche momento di promozione turistica.
30. A fronte degli obblighi di cui al comma 29 è data facoltà al soggetto concessionario di sviluppare complementari attività industriali e/o commerciali nel settore aeronautico o in altro settore a esso collegato, in misura necessaria per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività di cui al comma 29.
31. Le attività e gli interventi di cui al comma 30 sono compresi in apposito piano pluriennale concordato con l'Amministrazione regionale.
32. L'atto di concessione è adottato, previa deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalità per il rilascio della concessione nonché i relativi termini, obblighi e condizioni.
33.
I commi 23, 24, 25, 26, 27 e 28 dell' articolo 2 della legge regionale 24/2009 (Legge finanziaria 2010), sono sostituiti dai seguenti:
<<23. A seguito dell'acquisizione della totalità del capitale sociale dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e 2449 del codice civile , la titolarità dell'intero capitale sociale della medesima società, che assume la denominazione di Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA ad unico socio o, in forma abbreviata, Agemont SpA ad unico socio.
24. Agemont SpA ad unico socio, con la precipua finalità di favorire lo sviluppo economico dei territori montani e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), svolge nell'interesse dell'Amministrazione regionale, sulla base di una o più specifiche convenzioni attuative di altrettanti programmi di intervento, l'attività di assunzione di partecipazioni e di rilascio di garanzie a favore di banche o intermediari finanziari, quando tali attività siano funzionali alla promozione dell'insediamento, del mantenimento e del potenziamento di imprese aventi localizzazione nei territori montani, così come definiti dall' articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).
25. Agemont SpA ad unico socio, fermo il rispetto delle finalità di cui al comma 24 ed entro i limiti territoriali ivi indicati e delle disposizioni relative all'attività di intermediazione finanziaria, svolge altresì le attività strumentali di costruzione e gestione di immobili e impianti destinati ad attività imprenditoriali, di realizzazione e gestione di parchi scientifici e tecnologici, di formazione e addestramento, di animazione economica, di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, di ricerca e assistenza all'innovazione, alla qualificazione e alla internazionalizzazione delle imprese insediate in territorio montano, di attivazione e sfruttamento di fonti di energia rinnovabili.
26. Agemont SpA ad unico socio può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale. Ad essa è inibito svolgere le attività e i servizi sopra descritti per finalità diverse o estranee rispetto a quelle indicate ai commi 24 e 25, ovvero al di fuori dell'ambito territoriale dell'iniziativa pubblica di promozione di cui al comma 24.
27. Allo scopo di assicurare l'attivazione di meccanismi di controllo analogo funzionali alla qualificazione della società quale soggetto in house rispetto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dovrà statutariamente prevedersi:
a) che la società Agemont SpA non possa svolgere attività per finalità diverse o estranee a quelle individuate ai commi 24 e 25;
b) che la qualità di socio possa essere rivestita solo dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
c) che l'organo amministrativo della società sia soggetto, nel suo agire, a meccanismi di indirizzo e di controllo preventivo, successivo e ispettivo, relativamente agli atti e alle attività di più rilevante impegno per la società.
28. Il Consiglio di Amministrazione di Agemont SpA predispone per l'approvazione da parte del socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in assemblea straordinaria, un progetto di statuto che recepisca i contenuti delle precedenti disposizioni.>>.

34.
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24/2009 , le parole <dell' articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 )>> sono sostituite dalle parole << dell' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) >>.

35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.