1.
Le finalità di cui all'articolo 1 si realizzano attraverso:
a) la definizione dei tempi entro cui devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici;
b) la responsabilizzazione dei direttori generali del Servizio sanitario regionale;
c) la responsabilizzazione delle professioni sanitarie che svolgono le attività;
d) il monitoraggio e il controllo dei risultati raggiunti;
e) un migliore e più efficiente uso delle risorse e delle apparecchiature esistenti;
f) l'attivazione di forme di rimborso e di esecuzione alternativa per i cittadini in caso di superamento dei tempi;
g) l'obbligatorietà dell'informazione ai cittadini sui tempi entro i quali devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici;
h) la responsabilizzazione dei cittadini che non si presentano alle prestazioni prenotate senza giustificata motivazione;
i) un unico sistema regionale di prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali;
j) l'informatizzazione e la messa in rete del sistema sanitario regionale.