LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2010
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 13
 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3. All' articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la parola << diciotto >> è sostituita dalla seguente: << ventuno >>;

b)
al comma 5 la parola << diciottesimo >> è sostituita dalla seguente: << ventunesimo >>.

4.
Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ), le parole << dieci anni >> sono sostituite dalle seguenti: << nove anni sei mesi e un giorno >>.

5.
Al comma 1 dell'articolo 158 della legge regionale 14 febbraio 1995 n. 8 (Legge Finanziaria 1995), come da ultimo modificato dall' articolo 7, comma 54, della legge regionale 1/2005 (Legge finanziaria 2005), dopo le parole << locazione finanziaria >> sono aggiunte le seguenti: << o il noleggio >>.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 158, comma 1, della legge regionale 8/1995 , come modificato dal comma 5 , fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010:
a) UB 11.3.2.1180 - capitolo 1492;
b) UB 11.3.2.1189 - capitoli 180 e 182.
7. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):
a)
all'articolo 40, come modificato dall' articolo 1, comma 2, della legge regionale 34/2002 , dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Il rapporto di impiego regionale si estingue, altresì, per il personale dirigente nel caso di risoluzione consensuale.>>;

b) all'articolo 42, come modificato dall' articolo 8, comma 4, della legge regionale 1/2007 , sono apportate le seguenti modifiche:
1.
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il dipendente regionale può, in via eccezionale, permanere in servizio, su domanda e previo parere favorevole dell'Amministrazione regionale, per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.>>;

2.
il comma 2 bis è abrogato;

c)
dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 42 bis
 (Cessazione dal servizio)
1. Nel caso di compimento, da parte del personale regionale, dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, l'Amministrazione regionale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, può risolvere il rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con un preavviso di tre mesi.
Art. 42 ter
 (Risoluzione consensuale)
1. L'Amministrazione regionale o il personale regionale con qualifica di dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, previa valutazione dei singoli casi, è autorizzata ad erogare un'indennità supplementare nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa del proprio bilancio.
3. La misura dell'indennità può variare da un minimo di sei mensilità a un massimo di ventiquattro mensilità comprensive di tutti gli assegni fissi e continuativi.
4. L'indennità è determinata in un ammontare pari a:
a) un importo base fisso pari a sei mensilità, di tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione in godimento alla data di cessazione dal servizio;
b) un importo variabile, pari a tre mensilità, moltiplicato per il numero di anni calcolati sino ad un massimo di sei, pari alla differenza tra sessantacinque e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, o, qualora inferiore, alla differenza tra quaranta e l'anzianità contributiva espressa in anni maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
5. La risoluzione consensuale non è praticabile qualora il dirigente abbia maturato quaranta anni di anzianità contributiva.
Art. 42 quater
 (Procedura di risoluzione)
1. La Giunta regionale può disporre la risoluzione consensuale che viene recepita in apposito accordo tra l'Amministrazione regionale, nella persona di un dirigente all'uopo individuato, e il dirigente interessato.
2. L'accordo non è soggetto a revoca ed esplica i propri effetti dalla data della sottoscrizione.
3. Le parti non sono tenute all'osservanza dei termini di preavviso.
4. Le ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto o negli anni precedenti non sono monetizzabili.>>.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 42 ter della legge regionale 18/1996 , come inserito dal comma 7, lettera c) , fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Ai fini di un contenimento, con efficacia immediata, della spesa, la disciplina di cui all' articolo 42 bis della legge regionale 18/1996 , come inserito dal comma 7, lettera c) , si applica a tutti i rapporti di lavoro, anche a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. La disciplina di cui agli articoli 42 bis e 42 ter della legge regionale 18/1996 , come inseriti dal comma 7, lettera c) , trova applicazione anche nelle altre Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all' articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 .
10. Al fine di favorire il ricambio generazionale e il contenimento della spesa, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all' articolo 127 della legge regionale 13/1998 , con contratto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni. La richiesta di esonero dal servizio è presentata dai soggetti interessati a condizione che entro l'anno solare di presentazione della medesima sia raggiunto il requisito minimo contributivo di anzianità; la richiesta non è revocabile. Le amministrazioni hanno facoltà di accogliere la richiesta, valutate le proprie esigenze funzionali.
11. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50 per cento di quello in godimento al momento del collocamento nella nuova posizione, per competenze fisse e accessorie, a esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa o spettanti una tantum. Il personale collocato in esonero dal servizio non può ricevere incarichi lavorativi retribuiti di alcun tipo presso le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale; in ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
12. All'atto della cessazione dal servizio per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio o per raggiunti limiti di età, il personale ha diritto al trattamento di quiescenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio nonché al trattamento di fine servizio o di fine rapporto assicurato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Al momento del collocamento nella posizione di esonero, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al proprio personale l'integrazione regionale della buonuscita, derivante dalla differenza tra quanto previsto dall' articolo 143 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e quanto assicurato dall'INPDAP ai sensi dell' articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali).
12 bis. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono procedere all'eventuale reintegro del personale collocato in esonero dal servizio, unicamente nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 16, non costituendo le economie derivanti dal collocamento in esonero somme disponibili per l'espansione delle facoltà assunzionali.
13. Al fine di sopperire alla carente disponibilità di iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina regionale di riforma dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo del sindaco, la reggenza delle sedi di segreteria fino a 10.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e di assenza di segretari in posizione di disponibilità, può essere assicurata dal Vice Segretario. In assenza del Vice Segretario, il Sindaco può nominare Vice Segretario un dipendente in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale.
14.  
( ABROGATO )
14 bis.  
( ABROGATO )
15.  
( ABROGATO )
16.1  
( ABROGATO )
16 bis.  
( ABROGATO )
16 ter.  
( ABROGATO )
17.  
( ABROGATO )
17 bis. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.
18.  
( ABROGATO )
19.  
( ABROGATO )
19 bis.  
( ABROGATO )
20. Gli enti del Servizio sanitario della regione possono, per gli anni 2010 e 2011, e con riferimento al personale del ruolo sanitario e agli operatori socio sanitari del ruolo tecnico del Servizio sanitario regionale:
a) procedere a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa annua onnicomprensiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, elevata al 40 per cento qualora non sia presente personale interessato ai processi di stabilizzazione di cui alla lettera b) ;
b) procedere, mediante processi di stabilizzazione, a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
21. Gli enti del Servizio sanitario della regione, al di fuori dei casi di cui al comma 20 , non possono, per gli anni 2010 e 2011, ricoprire posti vacanti nelle piante organiche né procedere a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato né ricorrere ad altre forme flessibili di utilizzo di personale. Il divieto non si applica:
a) alle procedure di assunzione di personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già perfezionate con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
b)   ( ABROGATA )
21 bis. In via di interpretazione autentica i limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.
22. I limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 possono essere derogati per specifiche esigenze manifestate dagli enti del Servizio sanitario regionale previa autorizzazione del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dando in tal caso priorità a processi di mobilità tra gli enti medesimi. Analoga autorizzazione deve essere ottenuta per la copertura dei posti dei responsabili di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale di tutti i ruoli dando anche in tal caso priorità a processi di mobilità tra gli enti medesimi.
22 bis. Le disposizioni di cui ai commi 20, 21, 21 bis e 22 cessano di avere applicazione, e devono intendersi contestualmente abrogate, a eccezione del periodo indicato al comma 22 ter, successivamente al rilascio del definitivo parere di conformità, da parte della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, sugli atti aziendali degli enti del Servizio sanitario regionale a conclusione del processo di revisione degli atti aziendali medesimi in coerenza:
a) con i principi e criteri definiti con le deliberazioni della Giunta regionale n. 834, del 22 aprile 2005, e n. 902, del 12 maggio 2010;
b) con gli indirizzi e obiettivi del Piano sanitario e sociosanitario regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 465, dell'11 marzo 2010;
c) con gli altri strumenti della pianificazione regionale.
22 ter. Anche successivamente alla definizione della revisione degli atti aziendali di cui al comma 22 bis, resta necessaria l'autorizzazione del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali per la copertura dei posti dei responsabili di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale di tutti i ruoli, previo prioritario esperimento del processo di mobilità tra gli enti, ai sensi della disposizione del comma 22 ultimo periodo.
23. In relazione alle disposizioni di cui ai commi dal 14 al 22, le graduatorie di pubblici concorsi banditi dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e dagli enti del Servizio sanitario regionale, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate, alle relative scadenze, di due anni.
24.
L'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale di cui all' articolo 128 della legge regionale 13/1998 , è soppressa a decorrere dall'1 marzo 2010; la Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Agenzia alla data del 28 febbraio 2010.

25. A decorrere dall'1 marzo 2010 cessano gli organi e il direttore dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale. La struttura direzionale della Regione competente in materia di personale provvede alla liquidazione dell'Agenzia medesima secondo le modalità e i termini definiti dalla Giunta regionale.
26. Il personale in servizio alla data del 28 febbraio 2010 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale è inquadrato, dall'1 marzo 2010, in Regione nella categoria e posizione economica rivestite con conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento a eccezione dei trattamenti connessi all'esercizio di specifiche funzioni o incarichi.
27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 24 a 26, fanno carico ai seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010:
a) UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551, 3552, 3553, 3561 e 9670;
b) UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650.
28.  
( ABROGATO )
29.  
( ABROGATO )
30.  
( ABROGATO )
31.  
( ABROGATO )
32.  
( ABROGATO )
33.  
( ABROGATO )
34.  
( ABROGATO )
35.  
( ABROGATO )
36. In relazione al disposto di cui al comma 34 , l'indennità di vacanza contrattuale annua lorda riferita al rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro per il triennio 2010-2012, è corrisposta, per il 2010, in misura corrispondente allo 0,50 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo di ogni posizione economica.
37.
A decorrere dall'1 marzo 2010 il riferimento, operato in leggi, regolamenti, atti o contratti, all'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (ARERAN) si intende riferito, per quanto compatibile, alla Delegazione trattante pubblica di comparto; a decorrere dalla medesima data sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

b) i commi 4 e 5 dell' articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
c) i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell' articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità);
d) i commi 4, 5, 6 e 7 dell' articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici);
e) l' articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale);
f) l' articolo 15 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
g) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale).
(2)
38.
All' articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Per la corresponsione delle somme finalizzate allo speciale compenso trova applicazione l' articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).>>.

40. In sede di contrattazione collettiva è definita una nuova disciplina delle mansioni di guida dei veicoli della Regione, anche mediante l'introduzione, nelle categorie, di un profilo professionale a esaurimento; sino alla definizione di detta disciplina, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le mansioni continuano a essere svolte dal personale permanentemente addetto alle medesime, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
41. Ai rappresentanti regionali in seno al Comitato misto paritetico (CoMiPar) di cui alla legge 24 dicembre 1976 n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), e ai loro supplenti, anche per le attività previste dall' articolo 10, comma 14, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), spetta un gettone di presenza, oltre all'eventuale trattamento di missione, nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
42. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 41 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 9820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
43.  
( ABROGATO )
44.  
( ABROGATO )
45.  
( ABROGATO )
46. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 3187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
47. Al fine di garantire la continuità operativa del <<Fondo Speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006>> previsto dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato) e sulla base di quanto disposto dalla Convenzione stipulata con Friulia SpA in data 10 maggio 2002, repertorio n. 7564, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare la stessa al 31 dicembre 2012.
48. Al fine di garantire la continuità operativa del <<Fondo Speciale per l'Obiettivo 2 1997-1999>> previsto dall' articolo 14, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e sulla base di quanto disposto dalla Convenzione stipulata con Friulia SpA in data 4 giugno 1998, repertorio n. 6927, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare la stessa al 31 dicembre 2010 e a erogare a Friulia SpA la somma di 10.000 euro per l'anno 2010.
49. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi di cui ai commi 47 e 48 sono demandati alla Direzione centrale attività produttive, servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale.
50. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire un finanziamento straordinario all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), per la regolazione economica e finanziaria delle minusvalenze determinatesi nella contabilità economico-patrimoniale dell'Agenzia medesima, quale diretta conseguenza del trasferimento alla Regione dei beni in proprietà dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) disposto, ai fini del rafforzamento del sistema regionale integrato di protezione civile, dall' articolo 14, comma 25, della legge regionale 17/2008 .
53. Il finanziamento di cui al comma 52 è commisurato al valore della componente negativa di reddito, conseguente alla dismissione dei beni acquisiti con risorse proprie di ARPA e iscritti nel registro cespiti ammortizzabili nonché alla cessione dei beni gestiti a magazzino dall'OSMER, risultante dal rendiconto trimestrale di valutazione dell'andamento economico, finanziario e gestionale di ARPA riferito al 30 settembre 2009.
54. Il finanziamento di cui al comma 52 , è concesso sulla base dei dati riportati, ai sensi del comma 8 , nel rendiconto trimestrale approvato dal Direttore generale di ARPA ed è erogato sulla base delle minusvalenze registrate nel bilancio d'esercizio 2009 di ARPA approvato dalla Giunta regionale.
55. Per le finalità previste dal comma 52 , è autorizzata la spesa di 290.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 2011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
56.  
( ABROGATO )
57.  
( ABROGATO )
58. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'allegata tabella L.
Note:
1Al comma 12 le parole <<della legge 2 febbraio 1968, n. 52 (Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato)>> devono correttamente intendersi come <<della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 20/1/2010, n. 3.
2Alla lettera c) del comma 37 le parole <<della legge regionale 7 febbraio 2001, n. 2>> devono correttamente intendersi come <<della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 17/2/2010, n. 7.
3Integrata la disciplina del comma 13 da art. 10, comma 20, L. R. 12/2010
4Parole sostituite al comma 13 da art. 10, comma 21, L. R. 12/2010
5Comma 14 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
6Comma 15 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
7Comma 16 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
8Numero 3) della lettera b) del comma 16 sostituito da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 12/2010
9Numero 5 bis) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 12/2010
10Parole sostituite al comma 17 da art. 12, comma 15, lettera c), L. R. 12/2010
11Numero 1) della lettera a) del comma 16 abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
12Parole aggiunte al numero 4) della lettera b) del comma 16 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
13Numero 7 bis) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
14Comma 17 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
15Parole aggiunte al comma 19 da art. 24, comma 1, lettera e), L. R. 17/2010
16Lettera b) del comma 21 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 17/2010
17Comma 21 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera g), L. R. 17/2010
18Parole aggiunte al comma 40 da art. 24, comma 1, lettera h), L. R. 17/2010
19Comma 56 abrogato da art. 64, comma 36, L. R. 17/2010
20Comma 57 abrogato da art. 64, comma 36, L. R. 17/2010
21Comma 22 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
22Comma 22 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
23Comma 19 bis aggiunto da art. 14, comma 28, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
24Numero 01) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 14, comma 43, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
25Numero 3 bis) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 14, comma 43, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
26Comma 16 bis aggiunto da art. 14, comma 43, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
27Parole sostituite al comma 17 da art. 14, comma 43, lettera d), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
28Parole sostituite al comma 17 da art. 14, comma 43, lettera e), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
29Parole soppresse al comma 17 da art. 14, comma 43, lettera f), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
30Parole sostituite al comma 40 da art. 14, comma 43, lettera g), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
31Derogata la disciplina del comma 16 da art. 14, comma 45, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
32Parole sostituite al comma 13 da art. 14, comma 61, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
33Numero 7 ter) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 3/2011
34Comma 16 .1 aggiunto da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 11/2011
35Parole sostituite al comma 17 da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 11/2011
36Parole sostituite al comma 10 da art. 12, comma 27, lettera a), L. R. 11/2011
37Parole sostituite al comma 10 da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 11/2011
38Comma 12 bis aggiunto da art. 12, comma 27, lettera c), L. R. 11/2011
39Parole aggiunte al comma 17 da art. 12, comma 27, lettera d), L. R. 11/2011
40Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 12, comma 28, L. R. 11/2011
41Derogata la disciplina del comma 16 da art. 12, comma 36, L. R. 11/2011
42Comma 14 bis aggiunto da art. 13, comma 51, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
43Numero 1 bis) della lettera a) del comma 16 bis aggiunto da art. 13, comma 51, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
44Integrata la disciplina del numero 1 bis) della lettera a) del comma 16 bis da art. 13, comma 52, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
45Comma 14 sostituito da art. 15, comma 3, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
46Parole sostituite al comma 16 da art. 15, comma 3, lettera b), numero 1), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
47Numero 4 bis) della lettera a) del comma 16 aggiunto da art. 15, comma 3, lettera b), numero 2), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
48Parole sostituite al comma 16 .1 da art. 15, comma 3, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
49Parole sostituite al comma 17 da art. 15, comma 3, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
50Parole sostituite al comma 40 da art. 15, comma 3, lettera e), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
51Integrata la disciplina del comma 18 da art. 15, comma 4, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
52Derogata la disciplina del comma 16 da art. 15, comma 5, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
53Numero 4 ter) della lettera a) del comma 16 aggiunto da art. 12, comma 24, L. R. 14/2012
54Derogata la disciplina del comma 16 da art. 13, comma 10, L. R. 14/2012
55Parole sostituite al comma 14 da art. 12, comma 6, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
56Parole sostituite al comma 16 da art. 12, comma 6, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
57Parole sostituite al comma 16 .1 da art. 12, comma 6, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
58Numero 1 ter) della lettera a) del comma 16 bis aggiunto da art. 12, comma 6, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
59Numero 4 bis) della lettera b) del comma 16 bis aggiunto da art. 12, comma 6, lettera e), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
60Parole sostituite al comma 17 da art. 12, comma 6, lettera f), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
61Parole soppresse al comma 17 da art. 12, comma 6, lettera f), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
62Parole sostituite al comma 19 da art. 12, comma 6, lettera g), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
63Parole sostituite al comma 40 da art. 12, comma 6, lettera h), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
64Derogata la disciplina del comma 16 da art. 12, comma 9, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
65Parole aggiunte al numero 1) della lettera b) del comma 16 da art. 7, comma 3, L. R. 5/2013
66Parole sostituite al comma 33 da art. 10, comma 7, L. R. 5/2013
67Numero 1 quater) della lettera a) del comma 16 bis aggiunto da art. 11, comma 18, L. R. 5/2013
68Comma 18 interpretato da art. 12, comma 28, L. R. 6/2013
69Derogata la disciplina del comma 16 da art. 12, comma 36, L. R. 6/2013
70Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione art. 3, L.R. 54/1973.
71Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione art. 3, L.R. 54/1973.
72Comma 16 ter aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 21/2013
73Parole sostituite al comma 40 da art. 12, comma 8, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
74Numero 3 ter) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 12, comma 10, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
75Vedi la disciplina transitoria del numero 3 ter) della lettera b) del comma 16, stabilita da art. 12, comma 11, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
76Parole sostituite al comma 17 da art. 12, comma 12, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
77Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 43 dell'art. 14, L.R. 22/2010, che ha apportato modifiche al presente comma.
78Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 43 dell'art. 14, L.R. 22/2010, che ha apportato modifiche al presente comma.
79Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 43 dell'art. 14, L.R. 22/2010, che ha apportato modifiche al presente comma.
80Parole aggiunte al numero 3 bis) della lettera b) del comma 16 da art. 15, comma 1, L. R. 6/2014
81Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, L.R. 5/2013, con il quale si disponeva l'aggiunta di parole alla lettera b), numero 1) del presente comma.
82Vedi la disciplina transitoria del comma 16 bis, stabilita da art. 4, comma 4, L. R. 12/2014
83Comma 14 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
84Comma 14 bis abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
85Comma 15 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
86Comma 16 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
87Comma 16 .1 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
88Comma 16 bis abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
89Comma 16 ter abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
90Comma 17 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
91Comma 17 bis abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
92Comma 18 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
93Comma 19 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
94Comma 19 bis abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
95Parole sostituite al comma 40 da art. 12, comma 24, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
96Comma 28 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
97Comma 29 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
98Comma 30 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
99Comma 31 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
100Comma 32 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
101Comma 33 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
102Comma 34 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
103Comma 35 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
104Comma 43 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
105Comma 44 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
106Comma 45 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
107Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 1, L. R. 26/2018 . La disposizione, così modificata, trova applicazione fino al 31/12/2019, come disposto dall'art. 7, c. 2, L.R. 26/2018.