Art. 67
(Disposizioni finanziarie)
1.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 9, comma 4
, in materia di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica fanno carico alle unità di bilancio 11.3.1.1189 - capitolo 156 e 11.3.2.1189 - capitoli 180 e 182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 10, comma 14
, in materia di Comitato misto paritetico (CoMiPar) di cui alla
legge 24 dicembre 1976, n. 898
, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 - capitolo 9820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all'
articolo 43, comma 3
, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 e nel capitolo 877 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Proventi derivanti dalle sanzioni applicate dalla Regione in applicazione del Codice regionale dell'edilizia>>.
4.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 53, comma 5
, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 9866 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Spese del Commissario nominato per la repressione degli abusi edilizi>>.
5.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all'
articolo 53, comma 5
, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.132 - capitolo 866 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Rimborso da parte dei Comuni delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale per il Commissario nominato per la repressione degli abusi edilizi>>.