LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE dal 10/07/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 41
 (Misura di tolleranza)
1. L'esecuzione di interventi comportanti variazioni non superiori al 3 per cento rispetto alle misure del progetto con riferimento alla sagoma, alla superficie, alle distanze o distacchi, alla volumetria, all’altezza e di ogni altro parametro non costituiscono variante al permesso di costruire, né alla segnalazione certificata di inizio attività e, pertanto, non sono sanzionabili anche in deroga ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.
1 bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto della sagoma, della superficie, delle distanze o distacchi, della volumetria, dell'altezza e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
a) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
b) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;
c) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.
(6)
1 ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1 bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.
1 quater. Limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
1 quinquies. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui ai comma 1 e 1 bis, il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali fatte salve le prescrizioni tipologiche architettoniche dello strumento urbanistico, le irregolarità esecutive di muri esterni e interni e la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
1 sexies. Le tolleranze di cui al presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie oppure con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento, costituzione ovvero scioglimento della comunione di diritti reali, con presentazione di un elaborato aggiornato.
2. Le variazioni in incremento eseguite all'interno della misura di tolleranza individuata dai commi 1 e 1 bis sono soggette al pagamento, ove dovuto, del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all' articolo 29. Il pagamento previsto dal presente comma non è dovuto per importi inferiori o uguali a 50 euro. L’esenzione prevista dall’articolo 30 non trova applicazione.
2 bis. Le difformità degli edifici o unità immobiliari che rientrano nella misura di tolleranza prevista dal presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 49.
2 ter. Nel rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, la diversa distribuzione degli edifici o delle unità immobiliari ovvero la variazione in termini di superfici o altezze dei locali, rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, non costituiscono difformità rispetto all'elaborato progettuale presentato, purché non comportino modificazione esterna dell'edificio. In tali casi l'elaborato di aggiornamento progettuale può essere presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori o alla segnalazione certificata di agibilità se dovuta.
2 quater. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
2 quinquies. Gli scostamenti del 2 per cento rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze di cui al decreto ministeriale 1444/1968, fatto salvo il rispetto del codice civile.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 13/2014
2Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 13/2014
3Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 13/2014
4Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 29/2017
5Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2025
6Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 9/2025
7Comma 1 ter aggiunto da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 9/2025
8Comma 1 quater aggiunto da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 9/2025
9Comma 1 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 9/2025
10Comma 1 sexies aggiunto da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 9/2025
11Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 9/2025
12Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 9/2025
13Comma 2 ter sostituito da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 9/2025
14Comma 2 quater aggiunto da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 9/2025
15Comma 2 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 9/2025