Art. 20
(Disposizioni transitorie)
1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente.
2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'
articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'
articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della
legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'
articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.
2 ter.
Fino alla definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e alla riorganizzazione delle funzioni amministrative e, comunque, fino al completamento del processo di riordino del territorio regionale previsto dalla
legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono svolte dalla Regione, ferma restando la facoltà per i Comuni, in forma singola o associata, di richiederne motivatamente l'attribuzione in via anticipata. In tal caso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia edilizia, si pronuncia sulla richiesta.
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.
3 bis.
I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4
(Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativi al territorio del Comune di Sappada/Plodn, vengono definiti e conclusi secondo la disciplina vigente alla data dell'avvio del relativo procedimento. In tali casi la struttura regionale competente procede all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'
articolo 21, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009
, della documentazione tecnica relativa depositata presso le competenti strutture del Veneto.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 103, comma 1, L. R. 17/2010
2Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 104, comma 1, L. R. 17/2010
3Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 3, L. R. 25/2015
4Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 6/2019