LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5

Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/03/2008
Materia:
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.02 - Attività culturali

Art. 4
 (Interventi della Regione)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, la Regione:
a) sostiene attività professionali stabili di produzione e distribuzione realizzate da soggetti pubblici e privati che, in modo continuativo e in sala teatrale a loro disposizione, realizzano programmi artistici integrati che comprendono la realizzazione di spettacoli, la costituzione di un repertorio artistico, la distribuzione attraverso tournée di livello nazionale e internazionale e l'ospitalità di spettacoli dal vivo in specifici cartelloni, anche inseriti nella programmazione delle stagioni teatrali;
b) concorre a promuovere iniziative di produzione e distribuzione realizzate anche mediante la creazione di reti tra professionisti e tra organizzazioni artistiche, anche in cooperazione temporanea, con particolare attenzione a progetti di rilevante interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale della regione, per la promozione economica delle risorse del territorio, per il confronto fra culture e per gli scambi internazionali;
c) sostiene iniziative volte allo sviluppo dell'innovazione e della ricerca nella drammaturgia, nella musica e nella danza contemporanee, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale e delle espressioni artistiche delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), presenti nel territorio regionale;
d) valorizza e sostiene progetti di alta formazione artistica e culturale, diretti alla ricerca e innovazione dei linguaggi espressivi e alla formazione di professionalità dello spettacolo in collaborazione con gli enti pubblici che sostengono tali progettualità, con gli enti di produzione e distribuzione del territorio, con le università della regione, con le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e con gli organismi nazionali e internazionali;
e) valorizza e sostiene la specificità del lavoro di produzione artistica e di organizzazione della produzione di spettacoli dal vivo, con particolare riguardo al ruolo dei giovani e delle donne;
f) valorizza e sostiene iniziative volte alla riproduzione di spettacoli e di espressioni artistiche originali, tenuto conto dell'evoluzione delle sperimentazioni, della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi artistici, delle forme di fruizione da parte del pubblico nei diversi contesti in cui lo spettacolo dal vivo si svolge, nonché delle iniziative volte alla formazione del pubblico stesso;
g) valorizza e sostiene la distribuzione e la circolazione degli eventi;
h) sostiene la formazione professionale e l'aggiornamento dei lavoratori dello spettacolo che svolgono attività artistiche, tecniche e amministrative, con particolare attenzione all'impiego delle nuove tecnologie. La formazione e l'aggiornamento si realizzano mediante la cooperazione tra organismi di produzione, distribuzione e diffusione dello spettacolo con le università, con gli istituti di alta formazione artistica e musicale, con il sistema educativo e scolastico e con l'intero sistema economico territoriale;
i) promuove lo sviluppo della formazione del pubblico e la diffusione della cultura artistica teatrale, musicale e coreutica, realizzando un'equilibrata presenza sul territorio d'iniziative di promozione, di percorsi di formazione e di attività di produzione, stabili o organizzate per progetti. L'offerta regionale è distribuita in modo coordinato, con particolare attenzione alle aree meno servite, all'accessibilità del pubblico agli spettacoli di opera lirica, alle situazioni sociali di disadattamento, ai fenomeni di immigrazione e di integrazione culturale e alle iniziative per il pubblico giovanile;
j) prevede e sostiene la dotazione di spazi e strutture per le attività di spettacolo dal vivo.
2. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, sostiene le attività di spettacolo dal vivo svolte anche a livello non professionale, compreso il teatro di strada, quale manifestazione sociale e culturale delle comunità territoriali e contributo alla diffusione della cultura artistica tra gli abitanti della regione.