LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5

Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/03/2008
Materia:
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.02 - Attività culturali

Art. 25
 (Modifiche alla legge regionale 21/2006 )
1. Al fine di armonizzare le disposizioni riguardanti gli investimenti destinati a strutture per lo spettacolo, al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole <<fino al 50 per cento della spesa ammissibile>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 70 per cento della spesa ammissibile>>.