LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5

Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/03/2008
Materia:
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.02 - Attività culturali

Art. 19
 (Sostegno dei soggetti di rilevante interesse regionale)
1. La Regione può concedere ai soggetti iscritti all'Albo regionale appositi contributi su programmi di attività, in misura non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, determinata sulla base del preventivo presentato con il programma stesso.
2. Con regolamento sono definiti i requisiti dei soggetti di rilevante interesse regionale, i parametri di valutazione dei programmi presentati, il procedimento di concessione ed erogazione dei contributi e le modalità di verifica della realizzazione degli interventi. Il regolamento è approvato previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.