LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5

Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/03/2008
Materia:
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.02 - Attività culturali

Art. 13
 (Teatro in lingua friulana)
1. In considerazione del ruolo fondamentale del teatro per la salvaguardia e la valorizzazione della lingua friulana, per gli enti iscritti all'Albo regionale e per quelli riconosciuti organismi primari dello spettacolo dal vivo è attribuita la qualifica di ente di promozione del teatro in lingua friulana ai soggetti ai quali, per le caratteristiche dei propri programmi di produzione e distribuzione teatrale, è riconosciuta una specifica capacità progettuale in tale ambito di attività.
2. Nella programmazione dei propri interventi, la Regione attua iniziative specificamente rivolte a promuovere il teatro in lingua friulana, sostenendo la realizzazione di progetti pluriennali definiti in forma coordinata tra gli enti di promozione indicati al comma 1, e aventi a oggetto la produzione di spettacoli, la traduzione, l'adattamento e la diffusione di testi teatrali, nonché le attività di formazione e di documentazione specificamente rivolte a tale comparto.