LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5

Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/03/2008
Materia:
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.02 - Attività culturali

Art. 10
 (Valorizzazione e conservazione del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo)
1. La Regione valorizza, promuove e sostiene la conservazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, del patrimonio storico del teatro, della musica e della danza d'interesse regionale, come elemento della propria storia e identità culturale.
2. La Regione stipula apposite convenzioni per le attività di conservazione, catalogazione e raccolta del patrimonio storico del teatro, della musica e della danza.
3. Le convenzioni di cui al comma 2, sono di durata pluriennale e disciplinano gli aspetti relativi all'indirizzo scientifico, alla programmazione culturale e alla verifica annuale delle attività. Le convenzioni possono prevedere altresì la collaborazione con l'ente regionale competente in materia di catalogazione e restauro dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia e con istituti universitari e di alta formazione artistica, musicale, culturale e scientifica della regione, tenendo conto delle politiche regionali in materia di beni culturali.