Art. 10
(Valorizzazione e conservazione del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo)
1. La Regione valorizza, promuove e sostiene la conservazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, del patrimonio storico del teatro, della musica e della danza d'interesse regionale, come elemento della propria storia e identità culturale.
2. La Regione stipula apposite convenzioni per le attività di conservazione, catalogazione e raccolta del patrimonio storico del teatro, della musica e della danza.
3. Le convenzioni di cui al comma 2, sono di durata pluriennale e disciplinano gli aspetti relativi all'indirizzo scientifico, alla programmazione culturale e alla verifica annuale delle attività. Le convenzioni possono prevedere altresì la collaborazione con l'ente regionale competente in materia di catalogazione e restauro dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia e con istituti universitari e di alta formazione artistica, musicale, culturale e scientifica della regione, tenendo conto delle politiche regionali in materia di beni culturali.