TITOLO III
ALBO REGIONALE E ORGANISMI PRIMARI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
Art. 11
(Albo regionale degli enti dello spettacolo dal vivo)
1. L'Albo regionale degli enti di spettacolo dal vivo del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Albo regionale, al quale sono iscritti soggetti pubblici e privati, con sede legale e operativa nel territorio regionale, che da almeno tre anni svolgono attività professionale o amatoriale nei settori dello spettacolo dal vivo, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di cultura.
2. L'Albo regionale è pubblico ed è tenuto e organizzato secondo le modalità previste da apposito regolamento.
3. L'iscrizione all'Albo regionale avviene su domanda e costituisce requisito per accedere ai contributi regionali. Le modalità di accesso sono definite con il regolamento di cui al comma 2.
4. Gli organismi primari dello spettacolo dal vivo e le associazioni regionali di cui all'articolo 8, comma 2, sono iscritti d'ufficio all'Albo regionale.
5. L'Albo regionale è aggiornato con cadenza annuale per l'iscrizione di nuovi richiedenti ed è soggetto a revisione periodica, di norma con cadenza triennale.
Art. 12
(Organismi primari dello spettacolo dal vivo)
1.
Ai fini della presente legge, sono organismi primari dello spettacolo dal vivo:
a) le organizzazioni di produzione e di distribuzione di spettacoli dal vivo e di alta formazione professionale che sviluppano, in modo stabile e professionale, rilevanti percorsi artistici nazionali e internazionali, direttamente partecipati dalla Regione o riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali;
b) gli enti pubblici e privati aventi sede nel Friuli Venezia Giulia, ai quali la Regione riconosce primario valore regionale per la diffusione dello spettacolo del vivo e lo svolgimento di attività di distribuzione mediante la programmazione di stagioni di spettacolo.
2. L'elenco degli organismi primari dello spettacolo dal vivo è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 17 e della Commissione consiliare competente.
3. Nel caso siano individuati nuovi soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, si provvede all'aggiornamento dell'elenco.
4. L'entità dei finanziamenti a favore degli organismi primari dello spettacolo dal vivo è stabilita dalla legge finanziaria.
Art. 13
(Teatro in lingua friulana)
1. In considerazione del ruolo fondamentale del teatro per la salvaguardia e la valorizzazione della lingua friulana, per gli enti iscritti all'Albo regionale e per quelli riconosciuti organismi primari dello spettacolo dal vivo è attribuita la qualifica di ente di promozione del teatro in lingua friulana ai soggetti ai quali, per le caratteristiche dei propri programmi di produzione e distribuzione teatrale, è riconosciuta una specifica capacità progettuale in tale ambito di attività.
2. Nella programmazione dei propri interventi, la Regione attua iniziative specificamente rivolte a promuovere il teatro in lingua friulana, sostenendo la realizzazione di progetti pluriennali definiti in forma coordinata tra gli enti di promozione indicati al comma 1, e aventi a oggetto la produzione di spettacoli, la traduzione, l'adattamento e la diffusione di testi teatrali, nonché le attività di formazione e di documentazione specificamente rivolte a tale comparto.
TITOLO IV
STRUMENTI DI GOVERNO E ORGANISMI NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
Art. 14
(Documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo)
1. Le linee strategiche d'intervento della Regione nei settori della cultura e dello spettacolo sono indicate nel documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo che è articolato in piani di intervento annuali.
2. Il documento di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
4.
Il documento di programmazione triennale per la cultura e lo spettacolo contiene una sezione dedicata allo spettacolo dal vivo che stabilisce:
a) le priorità strategiche tra le diverse tipologie di intervento regionale;
b) gli obiettivi e i criteri generali di ripartizione delle risorse, coordinati con quelli degli enti locali;
c) le modalità di valutazione dei risultati e di verifica dell'attuazione degli interventi regionali e delle azioni svolte dagli enti locali, con riferimento all'articolo 6;
d) gli obiettivi da perseguire negli interventi di investimento di cui all'articolo 22.
Art. 15
(Conferenza regionale della cultura e dello spettacolo)
1. La Regione promuove periodicamente, di norma con cadenza annuale, la convocazione della Conferenza regionale della cultura e dello spettacolo. La Conferenza è composta dai rappresentanti delle autonomie locali, degli organismi primari di spettacolo dal vivo, degli enti e associazioni di spettacolo dal vivo iscritti all'Albo regionale, nonché delle associazioni e organizzazioni artistico-culturali operanti in regione. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale della regione.
2. La Conferenza, convocata e presieduta dall'Assessore regionale competente, costituisce la sede di presentazione e dibattito sul documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo. La Conferenza costituisce altresì l'occasione per l'esame delle relazioni periodiche dell'Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo, nonché per il confronto e la verifica delle condizioni e dei problemi dei settori della cultura e dello spettacolo.
3. La Conferenza può adottare raccomandazioni e proposte da sottoporre al Comitato regionale per le attività culturali di cui all'
articolo 3 della legge regionale 68/1981 e alla Giunta regionale, quali strumenti d'indirizzo programmatico degli interventi di settore. La Conferenza inoltre può proporre all'Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo argomenti di ricerca e di approfondimento.
Art. 16
(Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo)
1.
L'Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo del Friuli Venezia Giulia è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, con i seguenti compiti:
a) raccogliere informazioni statistiche sulla domanda e offerta in materia di cultura e spettacolo nella regione, da confrontare con le analoghe informazioni relative ad altre regioni e a livello nazionale;
b) curare l'elaborazione di analisi e studi per conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività nei settori della cultura e dello spettacolo.
2. L'Osservatorio pubblica una relazione annuale sulla situazione dei settori della cultura e dello spettacolo in regione.
3. L'Osservatorio opera sulla base d'indirizzi approvati dal Comitato scientifico e svolge, di norma, la propria attività mediante l'affidamento d'incarichi di rilevazione e d'indagine a istituti universitari di ricerca e ad altri soggetti pubblici e privati di studio e ricerca della regione, competenti nelle discipline dell'economia e dello spettacolo.
4. L'organizzazione dell'Osservatorio è definita con regolamento.
Art. 17
(Comitato scientifico)
1. Il Comitato scientifico della cultura e dello spettacolo è istituito presso la struttura regionale competente in materia di cultura con funzioni di consulenza tecnica per la programmazione degli interventi di sostegno degli organismi e dei progetti d'interesse regionale, fatte salve le competenze di organismi settoriali previsti dalla legislazione regionale in materia di cultura e spettacolo.
2. Il Comitato scientifico è formato da esperti, il cui numero è compreso tra otto e dodici scelti, nell'ambito di nominativi proposti, per un numero massimo di tre, da ciascuno dei Sindaci dei Comuni capoluogo e dai Presidenti delle Province. I nominativi riguardano docenti di università e d'istituzioni di alta formazione artistica e musicale in discipline attinenti il teatro, la musica, lo spettacolo, la cultura e l'economia, nonché operatori culturali con esperienza pluriennale nell'organizzazione di attività di spettacolo dal vivo, di promozione e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica.
3. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, per la durata massima di due anni e i suoi componenti possono essere confermati per non più di una volta.
4. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con regolamento.
TITOLO V
INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
Art. 18
(Sostegno degli organismi primari dello spettacolo dal vivo)
1. La Regione sostiene le attività degli organismi primari dello spettacolo dal vivo, di norma, mediante il finanziamento di programmi di attività di durata triennale che sono oggetto di specifiche convenzioni.
2. Le convenzioni individuano gli obiettivi dell'attività e dell'organizzazione artistica nel triennio di riferimento e stabiliscono l'entità del contributo per il medesimo periodo.
3. Per assicurare continuità all'azione di sostegno, la misura del contributo regionale è determinata sulla base di parametri qualitativi e quantitativi che tengano conto della situazione storica e di quella di prospettiva, della dinamica dell'attività svolta e dei percorsi strategici dell'organizzazione. I parametri qualitativi e quantitativi sono fissati dal documento di programmazione di cui all'articolo 14.
4. Il contributo regionale è concesso in quote annuali, erogate, per una quota pari al 90 per cento della somma concessa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale. Il saldo è erogato sulla base della verifica dell'attività svolta nell'anno precedente e dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi indicati nella convenzione.
Art. 19
(Sostegno dei soggetti di rilevante interesse regionale)
1. La Regione può concedere ai soggetti iscritti all'Albo regionale appositi contributi su programmi di attività, in misura non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, determinata sulla base del preventivo presentato con il programma stesso.
2. Con regolamento sono definiti i requisiti dei soggetti di rilevante interesse regionale, i parametri di valutazione dei programmi presentati, il procedimento di concessione ed erogazione dei contributi e le modalità di verifica della realizzazione degli interventi. Il regolamento è approvato previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 20
(Sostegno dei progetti d'interesse regionale)
1. La Regione sostiene finanziariamente iniziative artistico-culturali d'interesse regionale rientranti nelle finalità della presente legge proposte anche da soggetti non iscritti all'Albo regionale, sulla base di programmi che sono oggetto di apposite convenzioni.
2. Per l'individuazione degli obiettivi, dell'entità del contributo, dei parametri di valutazione e delle modalità di concessione ed erogazione, si applicano le norme di cui all'articolo 19, comma 2, in quanto compatibili.
Art. 21
(Sostegno delle residenze multidisciplinari e distretti culturali)
1. La Regione sostiene con appositi contributi la realizzazione dei progetti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), presentati, rispettivamente, dagli enti locali per le residenze multidisciplinari e dai soggetti capofila per gli accordi di distretto. L'ammontare dei contributi non supera il 70 per cento della spesa ammissibile.
2. Sono ammissibili a contributo i progetti per il miglioramento della dotazione strutturale, degli spazi e delle attrezzature tecniche a disposizione dei soggetti che operano all'interno delle residenze multidisciplinari o che partecipano agli accordi di distretto.
3. Con regolamento sono definiti i requisiti per l'ammissione ai contributi e le tipologie d'investimento, in relazione alle dimensioni delle residenze multidisciplinari e dei distretti culturali, al numero e alle caratteristiche degli organismi culturali e di spettacolo coinvolti e alle dimensioni del bacino di utenza.
Art. 22
(Sostegno degli investimenti strutturali)
1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), la Regione concede contributi a enti locali e a soggetti pubblici e privati iscritti all'Albo regionale, a sostegno degli investimenti per l'acquisto e la realizzazione d'interventi di rilevanza edilizia su edifici destinati alle attività di spettacolo, nonché per la dotazione di attrezzature e impianti tecnici e per la loro innovazione tecnologica. È assicurata priorità agli interventi di adeguamento delle strutture alla normativa sulla sicurezza, al completamento delle opere iniziate e al recupero degli edifici storici.
2. I contributi possono essere concessi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ammissibile e in conto interessi in forma attualizzata fino al 40 per cento del tasso applicato dall'istituto di credito concedente.
3. Nel rispetto degli obiettivi del documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo, la Giunta regionale approva piani pluriennali d'intervento per gli investimenti strutturali con l'indicazione di criteri e priorità per la destinazione delle risorse.
4. Le domande di contributo sono corredate del piano finanziario che indica la copertura dell'investimento e di un dettagliato piano pluriennale di gestione economica dell'immobile oggetto dell'intervento.
Art. 23
(Agevolazioni al credito d'esercizio)
1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), e al fine di fronteggiare le esigenze di liquidità nella gestione delle attività artistiche, la Regione può adottare misure di sostegno al credito di esercizio, definite in rapporto alle esigenze specifiche degli enti pubblici e privati del settore con sede nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi primari dello spettacolo dal vivo anticipazioni di cassa sui contributi annuali che lo Stato eroga ai medesimi per lo svolgimento della loro attività.
3. Le anticipazioni di cui al comma 2, sono concesse in misura non superiore alla media dei contributi statali effettivamente assegnati nei due esercizi precedenti a quello di riferimento e sono erogate subordinatamente all'impegno formale del rimborso delle somme anticipate entro l'esercizio finanziario nel quale sono state concesse.
4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche mediante l'intervento della società finanziaria partecipata dalla Regione, previa stipula di apposita convenzione.
5. Le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo sono stabilite con regolamento.
Art. 24
(Sostegno al reddito)
1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), in considerazione delle particolari caratteristiche delle organizzazioni dello spettacolo dal vivo, del mercato del lavoro del settore e delle tipologie contrattuali in esso prevalenti e al fine di fronteggiare particolari eventi di crisi e di discontinuità nelle prestazioni lavorative che ricorrono nella gestione delle attività artistiche, gli organismi primari di spettacolo dal vivo possono accedere agli interventi integrativi di sostegno al reddito previsti dall'
articolo 65 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), qualora costituiscano un ente bilaterale tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo.
2. Gli organismi primari dello spettacolo dal vivo, per il tramite dell'ente bilaterale, possono chiedere alla Regione gli interventi di cui al comma 1, in favore dei propri dipendenti a tempo indeterminato, nonché dei lavoratori che abbiano operato presso tali organismi in regime ENPALS per un minimo di sessanta giornate lavorative nei dodici mesi precedenti la richiesta dell'intervento.
3. Agli interventi di cui al comma 1, possono essere ammessi anche singoli lavoratori che ne facciano richiesta alla Regione, per il tramite dell'ente bilaterale, purché abbiano operato nel settore dello spettacolo dal vivo in regime ENPALS, nell'ambito del territorio regionale, per un minimo di sessanta giornate lavorative nei dodici mesi precedenti la richiesta dell'intervento.
4. Con regolamento sono definite le modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 25
1. Al fine di armonizzare le disposizioni riguardanti gli investimenti destinati a strutture per lo spettacolo, al
comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole <<fino al 50 per cento della spesa ammissibile>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 70 per cento della spesa ammissibile>>.
Art. 26
(Norme transitorie)
1. Fino all'approvazione dell'elenco degli organismi primari dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 12, comma 2, sono riconosciuti quali organismi primari i soggetti espressamente individuati con specifica imputazione di spesa dal bilancio regionale 2008-2010 e dal POG per l'anno 2008, all'interno della unità di bilancio.
2. I procedimenti contributivi avviati prima dell'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
Art. 27
(Abrogazioni)
1.
Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, per le fattispecie di interventi corrispondenti, sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
Art. 28
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, con riferimento ai progetti organici di diffusione della cultura del teatro nella scuola, da realizzare con la collaborazione dell'Ente regionale teatrale, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1099 (Teatri-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 18 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1099 (Teatri-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 19 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1096 (Enti culturali-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 20 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1092 (Iniziative e manifestazioni di rilievo-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
5. Gli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 21 e 22 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.2.1099 (Teatri-spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. La denominazione della unità di bilancio è così modificata: <<Teatri, residenze multidisciplinari e distretti culturali-spese d'investimento>>.
6. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 23 fanno carico all'unità di bilancio 12.2.4.3480 (Altre partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7. Le entrate derivanti dai rimborsi delle anticipazioni di cui al comma 23, comma 2, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
8. Gli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 24 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 (Politiche attive e tutela-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. Gli oneri connessi al funzionamento degli organismi previsti dall'articolo 16 e dall'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1163 (Studi ricerche-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 3, comma 3, della legge regionale 21/2006, come modificato dall'articolo 25, comma 1, continuano a far carico alle unità di bilancio 5.2.2.1094 e 5.3.2.1106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.