LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/12/2008
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Capo IV
 Norme in materia di ricostruzione
Art. 46
 (Conferma dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 63/1977)
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei comproprietari, titolari della domanda di contributo ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), che, prima della presentazione della domanda di contributo ai sensi della legge regionale 63/1977, a seguito di accertamento statico negativo, di cui all'articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative e integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), abbiano donato ad altri comproprietari, legati ai beneficiari da rapporto di parentela o di affinità, la quota di proprietà dell'edificio successivamente demolito.
Art. 47
 (Abrogazione degli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2005)
1. L'articolo 25 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), è abrogato.
Art. 48
 (Termini per piani particolareggiati)
1. In deroga al limite fissato dall’ articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche e integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977 , e successive modifiche e integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al 31 dicembre 2025. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.
2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977 , sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al 31 dicembre 2025.
3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977 , e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata al 31 dicembre 2025 qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 (Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 83, L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 83, L. R. 11/2011
3Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 83, L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013
5Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 5/2013
6Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 5/2013
7Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014 , per effetto della modifica apportata al comma 6 dell'art. 2, L.R. 5/2013.
8Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014 , per effetto della modifica apportata al comma 6 dell'art. 2, L.R. 5/2013.
9Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014 , per effetto della modifica apportata al comma 6 dell'art. 2, L.R. 5/2013.
10Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016 , per effetto della modifica apportata al comma 97 dell'art. 4, L.R. 27/2014.
11Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016 , per effetto della modifica apportata al comma 97 dell'art. 4, L.R. 27/2014.
12Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016 , per effetto della modifica apportata al comma 97 dell'art. 4, L.R. 27/2014.
13Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16Parole sostituite al comma 1 da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
17Parole sostituite al comma 2 da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
18Parole sostituite al comma 3 da art. 124, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
19Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
20Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
21Parole sostituite al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
Art. 49
 (Termini espropriazioni)
1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti, non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2010.
2. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 1 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2010.
Art. 50
 (Trasferimento in proprietà di alloggi prefabbricati)
1. Gli alloggi prefabbricati, costruiti a seguito di Ordinanza del Commissario straordinario del Governo nel Friuli Venezia Giulia per i sismi del 6 maggio e 15 settembre 1976, assegnati ai Comuni, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai proprietari dei terreni sui quali insistono. Sono fatti salvi i provvedimenti già perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.