LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/12/2008
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 5
 (Autorizzazione per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.
2. Alle conferenze tecniche provinciali di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/1998, previste nell'ambito di procedimenti in materia ambientale, partecipa al fine di fornire il supporto tecnico scientifico ai lavori delle conferenze medesime l'ARPA, per quanto di competenza ai sensi della legge regionale 6/1998.
3. Con riferimento al comma 1, ai fini dell'autorizzazione emessa da parte della Provincia, sui progetti riguardanti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 30/1987, il Comune e l'Azienda per i servizi sanitari competenti per territorio sono tenuti a esprimere i relativi pareri attraverso gli organi istituzionalmente competenti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato rispetto del termine da parte del Comune e dell'Azienda per i servizi sanitari il parere si intende reso favorevolmente.