Art. 57 quater
(Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR)
1.
La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:
a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;
c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985;
2.
Sono oggetto di conformazione:
a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;
b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;
c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti.
3.
L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:
a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
c)
il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 42/2004
.
4. Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale.
6.
Con il regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedimentali e applicative per:
a) l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente;
b) l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;
c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;
d) il coordinamento del PPR con altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio.
7.
Ai fini della verifica di cui all'
articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004
, i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al comma 2, lettere a) e b), conformati al PPR e approvati, alla Regione e al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici, acquisisce l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 4 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali è richiesta al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'
articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004
, già in essere.
8.
Per la concessione dei contributi agli enti interessati si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28
(Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), così come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 15/2020