LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30

Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/01/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Progettazioni, tutela dell'ambiente, territorio, edilizia e trasporti)
1. Nell'ambito delle attività disciplinate dall'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività di caratterizzazione da svolgersi in aree di proprietà privata nel sito inquinato di interesse nazionale di Trieste, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di caratterizzazione da svolgersi in aree di proprietà di soggetti privati che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell'inquinamento, nonché di soggetti privati che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate, in data successiva all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, previsti in 160.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
4. Nell'ambito delle attività disciplinate dall'articolo 6 della legge regionale 15/2004, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un accantonamento di bilancio dell'importo di 1.500.000 euro a garanzia delle spese sostenute dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno o dai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002, per l'attuazione del piano di caratterizzazione del sito inquinato di interesse nazionale della Laguna di Marano e Grado ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 15/2004, relativamente alle aree di proprietà di soggetti privati in caso di inadempimento dei soggetti medesimi.
5. Le garanzie di cui al comma 4 non possono essere prestate nel caso di soggetti privati che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell'inquinamento, nonché di soggetti privati che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari, in data successiva all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003, di perimetrazione del sito di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4, previsti in 1.500.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7. In relazione al disposto di cui al comma 4 sono previsti rientri per pari importo sull'unità di bilancio 3.2.131 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
8. Il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2006, n. 3556, nell'ambito delle attività straordinarie ed urgenti allo stesso affidate per fronteggiare l'emergenza determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, realizza, in via prioritaria e in danno ai soggetti responsabili, gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica riguardanti il canale Banduzzi.
9. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 8, in aggiunta alle risorse attribuite con l'ordinanza del Ministro dell'Interno 3 giugno 2002, n. 3217, e successive modifiche, è assegnata al Commissario delegato l'ulteriore somma pari a 10 milioni di euro, che, fino a un limite massimo di 1 milione di euro, potrà essere destinata alla gestione commissariale, a valere sulle risorse di pari importo assegnate dallo Stato.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8, previsti in 10 milioni di euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. Corrispondentemente nell'ambito dell'unità di bilancio 4.2.24 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 è prevista l'entrata di pari importo a valere sulle risorse assegnate dallo Stato.
11. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), nonché dell' articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), e non definitivamente erogati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono finalizzati alla realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale diretti all'ottenimento di almeno una certificazione ambientale o della registrazione ambientale, secondo le procedure vigenti. Con il provvedimento di erogazione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione.
12. Il concessionario di una derivazione d'acqua può stipulare con i gestori delle piste e degli impianti sciistici, convenzioni aventi ad oggetto il rifornimento idrico per l'innevamento artificiale delle piste da sci nelle località alpine della Regione situate nei comuni sedi di poli turistici, a condizione che siano garantiti:
a) il non superamento della portata d'acqua concessa;
b) il rispetto del deflusso minimo vitale;
c) la salvaguardia del principio di priorità dell'uso potabile dell'acqua, rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico;
d) l'integrità dell'approvvigionamento idrico del concessionario;
e) l'utilizzo, in via primaria, delle eccedenze delle acque convogliate negli acquedotti comunali, che si rendono disponibili nel corso dell'anno solare;
f) l'utilizzo, solo in via integrativa e nel periodo di funzionamento dei sistemi di innevamento artificiale, delle acque correnti negli acquedotti comunali.
13. La stipula della convenzione di cui al comma 12 è preventivamente autorizzata dall'autorità che ha concesso la derivazione d'acqua.
14. Al fine di assicurare la predisposizione congiunta del piano territoriale regionale con valenza paesaggistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, fino alla misura massima di 150.000 euro, le Amministrazioni dello Stato competenti a sollievo delle spese sostenute per studi e attività dalle stesse affidate a soggetti terzi.
15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14, pari a 150.000 euro, fanno carico all'unità di bilancio 3.1.1.1056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a operare il trasferimento di fondi dall'unità di bilancio 3.7.1.5036 all'unità di bilancio 3.7.2.5036, nonché dall'unità di bilancio 3.7.2.5036 all'unità di bilancio 3.7.1.5036.
17.
All'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e ai soggetti di cui all'articolo 28 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), incentivi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'informatizzazione dei piani strutturali comunali (PSC) di cui all'articolo 15 della citata legge regionale 5/2007.>>.

18.
All'articolo 2 della legge regionale 28/1989, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le domande per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2 bis, vanno presentate alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento con il quale sono predeterminati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi medesimi e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.>>.

19.
All'articolo 2 della legge regionale 28/1989, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Nel provvedimento di concessione degli incentivi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati i piani strutturali comunali adottati con deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 5/2007.>>.

20.
All'articolo 3 della legge regionale 28/1989, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'erogazione dei contributi concessi ha luogo in ragione del 90 per cento a seguito della presentazione del PSC, adottato con deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 5/2007, e in ragione del restante 10 per cento a seguito dell'entrata in vigore del PSC ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della citata legge regionale 5/2007.>>.

21. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28/1989, dopo le parole: <<strumenti urbanistici generali ed attuativi>> sono aggiunte le seguenti: <<e incentivi ai Comuni e ai soggetti di cui all'articolo 28 della legge regionale 5/2007 per la predisposizione dei PSC>>.
22. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 1, comma 2 bis, e 5, comma 3, della legge regionale 28/1989, come rispettivamente modificati dai commi 17 e 21, fanno carico all'unità di bilancio 3.1.2.1056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), un contributo annuo costante di 100.000 euro per quindici anni per la realizzazione dei lavori di adeguamento o dei lavori di completamento o di entrambi a integrazione dei finanziamenti statali già individuati, in relazione all'impianto di depurazione centralizzato di San Giorgio di Nogaro, oppure per la realizzazione di uno stralcio funzionale di detti lavori.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25, è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
27. In relazione al disposto di cui al comma 25 è previsto l'onere quindicennale complessivo di 1.500.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2022, fa carico per 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010 all'unità di bilancio 3.2.2.1058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2022 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), un contributo annuo costante di 100.000 euro per dieci anni per la realizzazione dei lavori di adeguamento della condotta delle acque nere, nonché per i lavori di potenziamento del depuratore della zona industriale del Friuli orientale, nei comuni di Cividale del Friuli e di Moimacco.
29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28, è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con le modalità di cui alla legge regionale 14/2002.
30. In relazione al disposto di cui al comma 28 è previsto l'onere decennale complessivo di 1 milione di euro suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2017, fa carico per 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010 all'unità di bilancio 3.2.2.1058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2017 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.
31. I commi 24, 25 e 26 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.
32. I commi 39 e 40 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2007, sono abrogati.
33. I commi 39 e 42 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati.
34. Compete alle Amministrazioni provinciali concedere contributi ai Comuni in cui la raccolta differenziata dei rifiuti urbani superi la percentuale determinata dalla Giunta regionale dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti, annualmente, dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti.
35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi sulla base dei parametri individuati dalla Giunta regionale.
36. Con legge finanziaria è determinata annualmente l'entità del trasferimento che l'Amministrazione regionale corrisponde alle Province, in cui almeno un Comune abbia raggiunto la percentuale minima, determinata dalla Giunta regionale, di raccolta differenziata dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti. Il suddetto trasferimento è ripartito tra le stesse Province, nella misura del 40 per cento, in relazione alla popolazione residente nei Comuni che hanno raggiunto la percentuale minima determinata dalla Giunta regionale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani complessivamente raccolti e, nella misura del 60 per cento, in proporzione all'estensione territoriale dei medesimi Comuni.
37. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34, pari a 800.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 3.3.2.1061 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 a valere per la quota di 200.000 euro sulle risorse previste dal disposto di cui al comma 38 e per la quota di 600.000 euro sulle risorse previste dal comma 89.
38. Le risorse previste in 200.000 euro per l'anno 2008, derivanti dal rimborso di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sull'unità di bilancio 3.2.131 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, sono destinate, in deroga al disposto di cui all'articolo 4, comma 33, della legge regionale 12/2006, alle finalità previste dal comma 34.
39. La Comunità montana della Carnia rendiconta, nelle forme previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i lavori relativi alla realizzazione della discarica di prima categoria a servizio dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sito in comune di Villa Santina, eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono presentati all'Amministrazione regionale gli atti di rendicontazione della spesa di cui al comma 39 e, contestualmente, sono restituite le economie contributive relative al finanziamento concesso ai sensi della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti).
41. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui al comma 40 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
42. Le domande ammesse a contributo ai sensi del decreto del Presidente della Regione 15 settembre 2005, n. 0311/Pres., recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'articolo 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 4/2001, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, sono finanziate anche qualora i serbatoi impiegati, per uso acqua calda sanitaria e idonei per acqua potabile con trattamento interno, a prescindere dallo spessore del materiale utilizzato, siano coibentati con materiale isolante avente trasmittenza termica pari a 0,75 W/mqK o inferiore.
43. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 42 continuano a far carico all'unità di bilancio 3.4.2.1068 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai seminari arcivescovili contributi pluriennali costanti per la durata di dieci anni a riduzione o a copertura degli oneri in linea capitale e interessi derivanti da mutui da contrarre per il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e la messa a norma di locali di proprietà con destinazione assistenziale in atto da riconvertire per strutture sanitarie e alloggi protetti.
45. Le domande di contributo di cui al comma 44 sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro il 31 dicembre 2008. La concessione del finanziamento, unitamente alla erogazione della prima annualità, è disposta alla presentazione del contratto di mutuo. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
46. In relazione al disposto di cui al comma 44 l'onere decennale previsto in complessivi 1 milione di euro suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2017, fa carico per 300.000 euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010, all'unità di bilancio 3.5.2.1118 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2017 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.
47. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e in applicazione dell'articolo 38, comma 5, della legge regionale 23/2007, è prevista la spesa complessiva di 669.600 euro suddivisa in ragione di 334.800 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
48. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 47 fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare quota parte dei trasferimenti statali ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), per l'ammodernamento degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per la gestione della linea ferroviaria Udine-Cividale.
50. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 49, pari a complessivi 14.400.000 euro, fanno carico per 2.700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 all'unità di bilancio 3.7.2.5036 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 e per 2.100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 all'unità di bilancio 3.7.1.5036 del medesimo stato di previsione.
51. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dei Comuni della Provincia di Udine colpiti, il 9 luglio 2007, da una violenta grandinata, per la realizzazione dei lavori di rimozione dai tetti degli edifici danneggiati di materiali contenenti cemento-amianto.
52. La spesa ammissibile ai contributi di cui al comma 51 può comprendere anche gli oneri di trasporto e di smaltimento dei rifiuti relativi all'intervento di rimozione dei materiali contenenti cemento-amianto.
53. I contributi di cui al comma 51 possono essere concessi anche per interventi iniziati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purché l'inizio dei lavori di rimozione dei materiali contenenti cemento-amianto o le attività di smaltimento dei rifiuti relativi agli interventi stessi, sia posteriore alla data del 9 luglio 2007, e comunque successiva alla comunicazione del Comune interessato dei danni subiti.
54. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 51, pari a 200.000 euro, fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1070 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i finanziamenti relativi all'annualità 2007, assegnati dallo Stato ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e in applicazione dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1999 (Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267), ai fini della realizzazione dei seguenti interventi di difesa del suolo, per una quota pari al 50 per cento dell'importo disponibile di complessivi 4.091.200 euro a favore di ciascun intervento:
a) interventi di completamento della sistemazione idrogeologica del rio Cucco in comune di Malborghetto Valbruna (UD);
b) opere di difesa idraulica sulla sponda sinistra del torrente Slizza in località Cave del Predil, in comune di Tarvisio.
56. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 55, previsti in 4.091.200 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1070 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, a valere sulle risorse di pari importo assegnate dallo Stato per le finalità di cui alla legge 296/2006, previste sull'unità di bilancio 4.2.25 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
57. 
( ABROGATO )
58. 
( ABROGATO )
59.
La lettera g ter) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), come inserita dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 25/2005, è sostituita dalla seguente:
<<g ter) sostenere spese dirette relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale;>>.

60.
La lettera e) del primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 64/1986 è sostituita dalla seguente:
<<e) di enti locali e di associazioni di volontariato.>>.

61. Al terzo comma dell'articolo 25 della legge regionale 64/1986 dopo le parole: <<del precedente articolo 24>> sono inserite le seguenti: <<con gli enti locali e>>.
62. Nei casi in cui i finanziamenti destinati all'effettuazione di interventi in materia di difesa del suolo siano già impegnati con provvedimento delle strutture regionali competenti, e subentri la necessità di provvedere con urgenza alla relativa esecuzione in conseguenza dell'aggravamento delle situazioni che gli interventi stessi hanno ad oggetto, l'Assessore regionale alla protezione civile può disporre con proprio decreto l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 9 della legge regionale 64/1986. In tal caso, i provvedimenti di impegno sono revocati e i fondi trasferiti con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie all'unità di bilancio di competenza della protezione civile della Regione.
63.
Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), è inserito il seguente:
<<2 bis. Al fine di promuovere le attività scientifiche e turistiche degli osservatori astronomici non professionali, individuati all'articolo 7, allegato A, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazione ed Enti proprietari o gestori degli stessi, contributi per la qualificazione degli edifici, l'acquisto e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature.>>.

64. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 15/2007, come inserito dal comma 63, fanno carico all'unità di bilancio 3.10.2.2007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 e del bilancio per l'anno 2008.
65. L'Amministrazione regionale, nelle more del perfezionamento del trasferimento della proprietà dei beni del demanio stradale dallo Stato alla Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 63 della legge regionale 23/2007, è autorizzata a trasferire il possesso dei medesimi alla società di cui all'articolo 4, comma 87, della legge regionale 22/2007 e a sostenere anche mediante finanziamento alla precitata società le spese per le finalità indicate dal Titolo IV della legge regionale 23/2007.
66. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 65 fanno carico all'unità di bilancio 4.1.2.1074 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
67. Al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 23/2007 dopo le parole: <<mutui accesi dalla società>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché altri strumenti di aperture di credito e di acquisizione di risorse. Le predette garanzie possono essere concesse sulla base di una richiesta della società che attesti che le risorse sono necessarie per il raggiungimento delle finalità istituzionali>>.
68. Al comma 146 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <<di cui al comma 144>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché per la realizzazione di altre infrastrutture di trasporto in territorio regionale>>.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla capitalizzazione della società Friuli Venezia Giulia Strade SpA fino alla misura massima di 10 milioni di euro all'anno, sulla base delle determinazioni che saranno assunte dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
70. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 69 fanno carico all'unità di bilancio 4.1.2.1074 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste contributi annui costanti per un periodo di dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento dei mutui, o di altri strumenti finanziari utilizzati per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, risanamento strutturale e adeguamento impiantistico di gallerie urbane. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.
72. In relazione al disposto di cui al comma 71 è previsto l'onere decennale complessivo di 5 milioni di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2018, che fa carico per 1 milione di euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2009 e 2010, all'unità di bilancio 4.1.2.3021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2018 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.
73. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 10, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 24, della legge regionale 12/2006, al fine del rispetto dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2006, n. 0225/Pres. (Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6. Accordo di programma con l'ATER di Trieste per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata), relativamente agli interventi ivi indicati da attuare nel 2008 a valere sulle risorse già ripartite per l'anno 2006 con deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2006, n. 723, e a ripristino dei medesimi, per la spesa complessiva di 12.209.055,17 euro per l'anno 2008 fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, a valere sulle somme trasferite all'esercizio 2008 con la deroga di cui all'articolo 7, comma 4, della presente legge con riferimento per 1.475.357,55 euro alle somme trasferite dal capitolo 3231 e per 10.733.697,62 euro alle somme trasferite dal capitolo 3232 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2007 - 2009 e del bilancio per l'anno 2007.
74.
Il comma 52 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come sostituito dall'articolo 4, comma 21, della legge regionale 12/2006, è sostituito dal seguente:
<<52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e ai Comuni i contributi di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 4/2001, per l'attuazione degli interventi ivi previsti, finalizzati all'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER medesime in regime di edilizia sovvenzionata. La spesa eccedente il contributo concesso è a carico dell'ATER o del Comune, per gli alloggi di rispettiva proprietà gestiti dall'ATER, e dei proprietari privati per gli alloggi che usufruiscono dell'intervento, in proporzione alle rispettive quote millesimali. A detti interventi si applicano le modalità e i criteri fissati dall'articolo 5, commi 17, 18, 19 e 20, della legge regionale 4/2001.>>.

75. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 52, della legge regionale 2/2006, come da ultimo sostituito dal comma 74, continua a far carico all'unità di bilancio 8.4.2.1142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
76. Al fine di sostenere il ripopolamento delle zone montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni all'ATER Alto Friuli e all'ATER della Provincia di Pordenone per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata concernenti nuova costruzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e acquisto di immobili nei comuni montani, da destinare alla locazione a favore delle giovani coppie in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 6/2003, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata.
77. Per le modalità di riparto, concessione e rendicontazione del contributo di cui al comma 76 si fa riferimento alle disposizioni regolamentari ivi citate.
78. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 76 previsti in 1 milione di euro per l'anno 2008 fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
79. Per le finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), e 10, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 6/2003, e successive modifiche, al fine del ripristino delle risorse previste dall'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2006, n. 0225/Pres., per gli interventi ivi indicati da attuare nel 2008 a valere sulle risorse già ripartite nell'anno 2006 con deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2006, n. 723, per i quali è intervenuta la revoca dell'impegno di spesa, è prevista a favore del contraente medesimo la spesa complessiva di 4.300.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.2.1144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, per la realizzazione, anche nell'ambito di apposito accordo di programma, di interventi da cantierare entro l'anno 2009.
80.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 6/2003, è sostituita dalla seguente:
<<c) la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni relative ai vincoli di destinazione e degli ulteriori adempimenti conseguenti agli interventi di edilizia convenzionata, nonché dell'obbligo di residenza conseguente agli interventi di edilizia agevolata.>>.

81.
Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 6/2003, è sostituito dal seguente:
<<2. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per cinque anni dalla comunicazione di cui al comma 1.>>.

82. L'ottemperanza al disposto di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 6/2003, si intende assolta purché il trasferimento della residenza ivi previsto sia avvenuto entro la data di entrata in vigore della presente legge.
83. I provvedimenti di revoca del contributo eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge in difformità al disposto di cui al comma 82 sono annullati. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare ai beneficiari le quote di contributo eventualmente già dagli stessi restituite a fronte di contributi erogati.
84. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 82 e 83 si provvede a carico delle unità di bilancio 8.4.2.1144, 8.4.1.1144 e 8.4.1.1142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, con riferimento al Fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, con la procedura prevista dall'articolo 11, commi 3 e 4, della medesima legge regionale 6/2003.
85. I contributi già concessi ai Comuni possono essere confermati dalle competenti Direzioni centrali limitatamente alle istanze pervenute antecedentemente all'entrata in vigore delle presente legge in base all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi), come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999.
86. Al primo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), come inserito dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 53/1985, e successive modifiche, dopo le parole: <<e la straordinaria manutenzione>> sono aggiunte le seguenti: <<dei complessi seminariali diocesani,>>.
87. l finanziamenti concessi per la realizzazione di opere e lavori pubblici mediante concessione o delegazione amministrativa permangono ancorché siano decorsi i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.
88. Nei casi di cui al comma 87 detti termini sono fissati al 31 dicembre 2013.
89. Le risorse derivanti dal rimborso di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 12/2006, previsto nella misura di 11.553.900 euro per l'anno 2008 dall'annessa Tabella A1 relativa all'articolo 1, sull'unità di bilancio 3.2.131 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, sono destinate, in deroga al disposto di cui al medesimo articolo 4, comma 33, della legge regionale 12/2006, nella misura complessiva di 9.295.000 euro alle finalità previste dalle seguenti disposizioni, per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
a) 3.900.000 euro al Fondo edilizia residenziale, parte corrente di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1144;
b) 800.000 euro per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1142;
c) 2.500.000 euro per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192;
d) 320.000 euro per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Autorità di bacino regionale istituita ai sensi dell'articolo 62, comma 13, della legge regionale 16/2002, a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049;
e) 15.000 euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 58, lettera i), della legge regionale 1/2005 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1096;
f) 160.000 euro per le finalità di cui al comma 3, a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053;
g) 1.600.000 euro per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), e successive modifiche, a carico dell'unità di bilancio 2.5.2.2018;
h) 600.000 euro quota parte delle risorse previste dal comma 37 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1061;
i) 80.000 euro per le finalità di cui al comma 93, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180;
j) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1144;
k) 473.900 euro per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13/2005, a carico dell'unità di bilancio 3.2.1.1058;
l) 10.000 euro per le finalità di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, lettera b), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), e successive modifiche, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1096;
m) 55.000 euro per le finalità di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, lettera c), della legge regionale 4/1999, e successive modifiche, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1096;
n) 35.000 euro per le finalità di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, lettera e), della legge regionale 4/1999, e successive modifiche, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1096;
o) 5.000 euro per le finalità di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, lettera f), della legge regionale 4/1999, e successive modifiche, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1096.
90. Ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'articolo 56 della legge regionale 23/2007, per il periodo dal 2008 al 2013 alle Province vengono trasferite risorse economiche nel limite di 1.950.000 euro annui per garantire l'equilibrio fra le spese accertate e gli introiti derivanti dalla corresponsione dei diritti per i servizi resi, sulla base di rendiconti periodici dalle stesse predisposti, nonché sulla base del personale trasferito nel numero e con le modalità di cui al comma 92. A decorrere dall'anno 2012 sono trasferite a ogni Provincia risorse annue che tengono conto del suddetto equilibrio, che sono percentualmente rapportate alle compartecipazioni finanziarie regionali collegate all'attuazione del decreto legislativo 111/2004 e la cui quantificazione è volta a valorizzare l'autonomia funzionale e organizzativa delle Province stesse e a incentivare l'adozione di meccanismi di efficientamento del servizio.
90 bis. Qualora l'importo annuo di 1.950.000 euro indicato al comma 90 risultasse insufficiente a garantire l'equilibrio fra spese e entrate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi precedentemente impegnati e non erogati per le medesime finalità.
90 ter. Per l'anno 2016, ai fini del calcolo dell'equilibrio di cui al comma 90 si tiene conto altresì degli importi eventualmente affluiti al bilancio provinciale in data successiva al trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di motorizzazione ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e derivanti dalla corresponsione di diritti attinenti alle funzioni in questione.
90 quater. I versamenti effettuati a favore delle Province, secondo le modalità da queste precedentemente fissate e attinenti alle funzioni in materia di motorizzazione trasferite alla Regione ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 26/2014 , mantengono efficacia, ai fini della prestazione dei servizi per i quali sono stati eseguiti, al pari di quelli effettuati direttamente a favore della Regione.
91. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 90, previsti in complessivi 5.850.000 euro, suddivisi in ragione di 1.950.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
92. Per le finalità e l'attuazione dei commi 90 e 91, all'articolo 56 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Al fine di favorire il processo di devoluzione previsto dalla legge regionale 24/2006, il personale di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del decreto legislativo 111/2004, è inquadrato direttamente presso le Province, con decorrenza 1 gennaio 2008, sulla base della sede di servizio in essere alla data del 31 dicembre 2007, ovvero, nel caso di personale distaccato, sulla base della sede ove, alla medesima data, presta effettivo servizio nel numero complessivo di 152 unità, secondo la ripartizione individuata con decreto del Presidente della Regione previo accordo tra le Province.>>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Il personale di cui al comma 4 è inquadrato presso le Province con le equiparazioni di cui alla seguente tabella, ferma restando l'individuazione in sede di contrattazione collettiva regionale e con oneri a carico dei bilanci delle Province, di diversi inquadramenti tali da garantire quanto previsto dal verbale di concertazione del 15 novembre 2007 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone e le Organizzazioni sindacali in materia di inquadramento presso le Province del personale degli uffici della Motorizzazione civile:
Aree e fasce retributive MinisteroCategorie e posizioni economiche Province
AreeFasce retributiveCategoriePosizioni economiche
DirigenteDirigente
Terza (ex C)F5 (ex C3s)DD7
F4 (ex C3)D6
F3 (ex C2)D4
F2 (ex C1s)D2
F1 (ex C1)D1
Seconda (ex B)F4 (ex B3s)CC7
F3 (ex B3)C4
F2 (ex B2)BB8
F1 (ex B1)B5
Prima (ex A)F2 (ex A1s)AA8
F1 (ex A1)A6



c)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. La contrattazione collettiva regionale, una volta opportunamente aggiornati i mansionari, definisce i requisiti professionali in relazione ai quali prevedere, con oneri a carico dei bilanci delle Province, il definitivo inquadramento del personale proveniente dalla Seconda area, fascia retributiva F2 (ex B2) nella posizione economica della categoria C. La contrattazione collettiva regionale può, inoltre, definire, con oneri a carico dei bilanci delle Province, ulteriori diversi inquadramenti con particolare riferimento al personale proveniente dalle aree fasce retributive Prima F2 (ex A1s), Seconda F1 (ex B1), Terza F2 (ex C1s), Terza F3 (ex C2) e Seconda F3 (ex B3 abilitato).
5 ter. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza; al personale medesimo è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica di inquadramento. Nel caso in cui l'importo annuo complessivamente spettante al personale non dirigente a titolo di trattamento tabellare e di salario aggiuntivo risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del trattamento tabellare, dell'indennità di amministrazione e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e continuativo, la differenza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico; la retribuzione individuale di anzianità in godimento presso l'ente di provenienza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> non riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Nel caso in cui l'importo annuo complessivamente previsto per il personale dirigente a titolo di trattamento tabellare e di retribuzione di posizione, nell'importo più basso del valore minimo contrattualmente fissato, risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del trattamento tabellare, della retribuzione di posizione - parte fissa e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e continuativo, la differenza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico; la retribuzione individuale di anzianità in godimento presso l'ente di provenienza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> non riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Il personale inquadrato può optare per il mantenimento del regime previdenziale del comparto di provenienza limitatamente al trattamento pensionistico.
5 quater. La contrattazione collettiva regionale definisce le modalità di riconoscimento dell'idoneità conseguita dal personale inquadrato in graduatorie afferenti processi di riqualificazione interni presso il Ministero dei Trasporti.>>;

d) il comma 7 è abrogato;
e) la tabella A è abrogata.
93. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di competenza della Direzione centrale ambiente ed energia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare lavori, ad acquisire servizi e forniture, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, anche per lo svolgimento di indagini finalizzate alle attività di vigilanza, ricerca, indirizzo e studio connesse a tali funzioni e compiti, nonché a sostenere le spese necessarie, per la redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni, per l'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, per l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le spese connesse alla partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, per sostenere le spese connesse alla pubblicazione dei piani regionali nonché all'esercizio e alla manutenzione della strumentazione tecnico-scientifica, delle attrezzature e dei mezzi in dotazione, nonché per spese minute di rappresentanza.
94. Le spese di cui al comma 93 possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di categoria non inferiore a <<D>>, assegnato alla medesima struttura ivi citata.
95. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 93, pari a complessivi 30.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
96. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare libri, materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, nonché mezzi, attrezzature, materiali e strumentazione tecnico-scientifica.
97. Per le finalità di cui al comma 96 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aperture di credito per adempiere ai compiti ivi previsti.
98. Per le finalità e per gli adempimenti di cui ai commi 96 e 97 è adottato apposito regolamento.
99. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 96, pari a complessivi 20.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
100. Le finalità di spesa di cui ai commi 144, 145 e 146 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005 sono estese anche alle infrastrutture e alle attrezzature ferroviarie.
101. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 100 fanno carico alle unità di bilancio 4.6.2.1084 e 4.1.2.1074 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
Note:
1Parole sostituite al comma 45 da art. 3, comma 30, L. R. 9/2008
2Comma 93 sostituito da art. 12, comma 7, L. R. 9/2008
3Comma 96 sostituito da art. 12, comma 9, L. R. 9/2008
4Parole soppresse al comma 98 da art. 12, comma 11, L. R. 9/2008
5Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 16/2008
6Comma 2 sostituito da art. 8, comma 2, L. R. 16/2008
7Parole sostituite al comma 71 da art. 6, comma 8, L. R. 17/2008
8Comma 11 sostituito da art. 3, comma 23, L. R. 24/2009
9Parole sostituite al comma 88 da art. 3, comma 24, L. R. 24/2009
10Parole sostituite al comma 90 da art. 10, comma 49, lettera a), L. R. 24/2009
11Parole sostituite al comma 90 da art. 10, comma 49, lettera b), L. R. 24/2009
12Comma 90 bis aggiunto da art. 10, comma 50, L. R. 24/2009
13Parole aggiunte al comma 93 da art. 12, comma 10, L. R. 12/2010
14Parole aggiunte al comma 76 da art. 91, comma 1, L. R. 17/2010
15Integrata la disciplina del comma 76 da art. 91, comma 2, L. R. 17/2010
16Parole sostituite al comma 34 da art. 134, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
17Comma 35 sostituito da art. 134, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
18Comma 36 sostituito da art. 134, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
19Parole sostituite al comma 34 da art. 4, comma 6, L. R. 22/2010
20Comma 35 sostituito da art. 4, comma 7, L. R. 22/2010
21Parole aggiunte al comma 36 da art. 4, comma 8, lettera a), L. R. 22/2010
22Parole soppresse al comma 36 da art. 4, comma 8, lettera b), L. R. 22/2010
23Parole aggiunte al comma 36 da art. 4, comma 8, lettera c), L. R. 22/2010
24Parole soppresse al comma 36 da art. 4, comma 8, lettera d), L. R. 22/2010
25Parole soppresse al comma 36 da art. 4, comma 8, lettera e), L. R. 22/2010
26Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 5, L. R. 19/2004
27Comma 49 interpretato da art. 5, comma 24, L. R. 11/2011
28Parole sostituite al comma 90 da art. 5, comma 25, lettera a), L. R. 11/2011
29Parole sostituite al comma 90 da art. 5, comma 25, lettera b), L. R. 11/2011
30Parole sostituite al comma 88 da art. 5, comma 67, L. R. 18/2011
31Parole sostituite al comma 90 da art. 6, comma 132, L. R. 18/2011
32Parole sostituite al comma 88 da art. 184, comma 1, L. R. 26/2012
33Comma 57 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012
34Parole aggiunte al comma 1 da art. 133, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
35Parole aggiunte al comma 4 da art. 133, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
36Comma 80 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
37Comma 81 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
38Comma 74 abrogato da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione del comma 52 dell'art. 6, L.R. 2/2006.
39Comma 23 abrogato da art. 28, comma 1, lettera j), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
40Comma 24 abrogato da art. 28, comma 1, lettera j), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
41Parole sostituite al comma 25 da art. 29, comma 1, lettera k), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
42Parole sostituite al comma 28 da art. 29, comma 1, lettera k), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
43Parole sostituite al comma 93 da art. 3, comma 10, L. R. 14/2016
44Comma 90 ter aggiunto da art. 9, comma 55, L. R. 14/2016
45Comma 90 quater aggiunto da art. 9, comma 55, L. R. 14/2016
46Comma 58 abrogato da art. 1, comma 17, lettera b), L. R. 5/2017
47Parole sostituite al comma 93 da art. 4, comma 48, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.