LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 13
 (Rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale)
1. Presso l'Ufficio centrale regionale possono essere designati, per ciascun gruppo di liste, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.
2. I rappresentanti dei gruppi di liste devono essere elettori di un comune della Regione.
3. Le designazioni dei rappresentanti dei gruppi di liste sono contenute nella dichiarazione di presentazione del gruppo di cui all'articolo 15.
4. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
5. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.