LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 8 bis
 (Cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi)
1. La cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti cooperativi interessati nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
b) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;
c) nel caso di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, trasferimento dell'ufficio, destinato a svolgere attività con i terzi, al di fuori del territorio della regione;
d) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
e) mancato rispetto delle finalità mutualistiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 17/2010