LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 14
 (Modalità e soggetti abilitati)
1. Le revisioni ordinarie devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.
2. Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e società di mutuo soccorso e le revisioni straordinarie a enti cooperativi, a società di mutuo soccorso e banche di credito cooperativo sono effettuate dalla Direzione attingendo, con le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui al comma 6 bis, da una lista di accreditamento comprendente revisori individuati nell'ambito dell'Elenco di cui all'articolo 21 o dipendenti regionali del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative, di categoria non inferiore alla C. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni, le revisioni ordinarie sono svolte dalle stesse a mezzo di revisori iscritti nell'Elenco e da esse incaricati.
3. Le revisioni ordinarie delle banche di credito cooperativo sono effettuate dai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 20 a mezzo di revisori iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco di cui all'articolo 21, comma 7, da essi incaricati.
4. Nel caso in cui l'ente cooperativo abbia la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non abbia ancora ottenuto la revisione ordinaria può formulare esplicita richiesta alla Direzione ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.
5. Le Associazioni e la Direzione hanno l'obbligo di assoggettare a revisione ordinaria gli enti cooperativi e le società di mutuo soccorso a esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, a eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies del codice civile.
6. Le revisioni straordinarie sono disposte dal Direttore centrale a mezzo di revisori incaricati sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ordinarie e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente capo.
6 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale.
6 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli incarichi di revisione di cui al comma 6 bis sono affidati esclusivamente ai titolari di partita IVA.
6 quater. La disposizione di cui al comma 6 ter non si applica agli incarichi di revisione cooperativa affidati ai dipendenti regionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 44, lettera a), L. R. 22/2010
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 44, lettera b), L. R. 22/2010
3Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 44, lettera c), L. R. 22/2010
4Parole soppresse al comma 6 da art. 8, comma 3, L. R. 18/2011
5Comma 6 ter aggiunto da art. 2, comma 75, L. R. 14/2012
6Comma 6 quater aggiunto da art. 2, comma 75, L. R. 14/2012
7Comma 2 sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 26/2012
8Parole aggiunte al comma 6 da art. 2, comma 63, L. R. 27/2012
9Parole soppresse al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 18/2014
10Parole sostituite al comma 6 da art. 85, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
11Parole soppresse al comma 6 da art. 85, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
12Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 9/2020
13Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 9/2020