LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Capo XI
 Norme finali e transitorie
Art. 68
 (Leggibilità del bilancio)
1. Tutte le voci singolarmente presenti nell'attuale bilancio della Regione devono essere chiaramente identificabili nei successivi bilanci per i prossimi cinque esercizi.
Art. 69
 (Pubblicazione del bilancio e del programma operativo di gestione sul sito internet della Regione)
1. Ai fini di una compiuta realizzazione dei principi di pubblicità e di controllo, il bilancio e il POG, e i successivi aggiornamenti, sono resi disponibili sul sito internet della Regione entro dieci giorni dalla loro approvazione. I dati finanziari sono articolati per capitolo ed evidenziano anche le correlate fasi dell'entrata e della spesa.
Art. 70
 (Raccordo tra il programma operativo di gestione e il piano operativo regionale)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2008, sino alla deliberazione della Giunta regionale che approva il POG, è autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti dall'articolo 30, sulla base dell'ultimo piano operativo regionale approvato e sue successive modificazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.
Art. 71
 (Enti funzionali)
1. I bilanci e i rendiconti degli enti funzionali sono pubblicati in estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il nuovo regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti di cui al comma 1, al fine di dotare i medesimi di disposizioni omogenee a quelle vigenti per l'Amministrazione regionale.
3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2010 - 2012 e per l'anno 2010.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera ee), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 7, L. R. 24/2009
Art. 72
 (Gestione informatizzata dei titoli)
1. Con regolamento sono disciplinate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile, le modalità attuative per l'introduzione di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione, trasmissione ed estinzione dei titoli in forma informatizzata.
Art. 72 bis
 (Valutazione di congruità e attestazione di conformità)
1. Qualora la scelta del contraente avvenga tramite procedura diversa da quella aperta, ristretta o negoziata preceduta da gara esplorativa di mercato, la stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione di una valutazione di congruità, resa secondo criteri e modalità disciplinati con apposito regolamento.
2. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati criteri e modalità per l'espressione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, lettera o), L. R. 17/2008
Art. 73
 (Applicazione della contabilità generale dello Stato)
1. Per quanto non previsto e in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.
Art. 74
 (Rinvio normativo)
1. Quando la normativa regionale rinvia a disposizioni della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.
2. Nelle leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o ricorrente, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, il rinvio della determinazione dell'entità della spesa alla legge di bilancio si intende come rinvio alla legge finanziaria.
3. I rinvii previsti dalla presente legge a disposizioni contenute in altri atti normativi si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Art. 75
 (Norme transitorie)
1. L'autorizzazione a disporre pagamenti contenuta nei ruoli di spesa fissa già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e diretta al tesoriere regionale ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/1999 deve intendersi riferita ai dirigenti preposti al controllo interno di ragioneria.
Art. 76
 (Applicazione)
1. La presente legge si applica a decorrere dall'1 gennaio 2008.
2. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2007 è redatto secondo le disposizioni della sezione V della legge regionale 7/1999 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le disposizioni contenute nel capo II della presente legge si applicano sin dalla predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2008 - 2010 e per l'anno 2008.
4. In sede di prima applicazione, il termine del 31 luglio di cui all'articolo 6, comma 1, è differito al 31 agosto.
Note:
1Comma 3 interpretato da art. 7, comma 18, L. R. 30/2007
Art. 77
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25 e 28 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione);
b) gli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16 e 17 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente <<Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione>>);
f) il comma 25 dell'articolo 6; i commi 29 e 30 dell'articolo 7; il comma 111 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, derogatori della legge regionale 7/1999;
g) gli articoli 14 e 15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, modificativi della legge regionale 7/1999;
j) i commi 29, 69 e 72 dell'articolo 5; i commi 48 e 88 dell'articolo 7; i commi 55, 56, 57, 58, 59 e 60 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999;
l) il comma 30 dell'articolo 3; i commi 13, 20, 45, 61, 62, 63, 65 e 66 dell'articolo 6; i commi 13 e 16 dell'articolo 8; i commi 31, 77 e 78 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; m) i commi 43 e 44 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, modificativi della legge regionale 7/1999;
n) i commi 34, 64, 65, 66 e 67 dell'articolo 5; i commi 50, 51, 52, 53, 54, 56 e 57 dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, derogatori della legge regionale 7/1999;
o) i commi 84, 85 e 86 dell'articolo 4; i commi 58, 59, 60, 61 e 62 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, derogatori della legge regionale 7/1999;
p) il comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 concernente l'informatizzazione dei titoli di spesa;
q) i commi 65, 69 e 70 dell'articolo 4; i commi 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 dell'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; il comma 83 dell'articolo 7 della medesima legge regionale 1/2005, introduttivo del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, derogatorio della legge regionale 7/1999;
s) i commi 84, 85 e 86 dell'articolo 6; i commi 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 dell'articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; il comma 13 dell'articolo 9 della medesima legge regionale 2/2006, modificativo dell'articolo 23 della legge regionale 7/1981;
u) i commi 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63 e 64 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999.