LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 11
 (Leggi di spesa pluriennale)
1. Le leggi regionali che comportano spese a carattere pluriennale si distinguono, in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalità della spesa, in:
a) leggi che autorizzano spese per attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente;
b) leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi;
c) leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali.
2. Le leggi che autorizzano attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entità della relativa spesa.
3. Le leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi indicano l'ammontare complessivo della spesa prevista per l'intera opera, programma o intervento e la quota a carico di ciascun esercizio.
4. Le leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali stabiliscono il numero delle annualità e l'ammontare della quota a carico di ciascun esercizio.