LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 76
 (Applicazione)
1. La presente legge si applica a decorrere dall'1 gennaio 2008.
2. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2007 è redatto secondo le disposizioni della sezione V della legge regionale 7/1999 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le disposizioni contenute nel capo II della presente legge si applicano sin dalla predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2008 - 2010 e per l'anno 2008.
4. In sede di prima applicazione, il termine del 31 luglio di cui all'articolo 6, comma 1, è differito al 31 agosto.
Note:
1Comma 3 interpretato da art. 7, comma 18, L. R. 30/2007