LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 71
 (Enti funzionali)
1. I bilanci e i rendiconti degli enti funzionali sono pubblicati in estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il nuovo regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti di cui al comma 1, al fine di dotare i medesimi di disposizioni omogenee a quelle vigenti per l'Amministrazione regionale.
3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2010 - 2012 e per l'anno 2010.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera ee), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 7, L. R. 24/2009