LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 67
 (Recuperi di somme erogate)
1. Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 227/1976, convertito, con modificazioni, dalla legge 336/1976, e dell'articolo 1 della legge 546/1977, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 15/1976, sono riversate nel bilancio regionale.
2. Le somme indicate al comma 1 sono iscritte in un'apposita unità di bilancio di entrata denominata <<Recupero di somme erogate su capitoli di spesa finanziati dai fondi di solidarietà a favore delle zone terremotate>>, e nella parte riferita alla spesa sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia e sui corrispondenti capitoli di entrata e di spesa.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera dd), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.