LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 4
 (Strumenti di programmazione finanziaria regionale)
1. La programmazione finanziaria si esplica attraverso l'adozione dei seguenti documenti:
a)   ( ABROGATA )
b) la relazione politico-programmatica regionale;
c)   ( ABROGATA )
d) la legge finanziaria;
e) il bilancio pluriennale e il bilancio annuale.
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 9/2008
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 9/2008