LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 33
 (Variazione di stanziamenti relativi al ricorso al mercato finanziario e alle partite di giro e istituzione di nuovi capitoli)
1. Con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono disposte:
a) le variazioni compensative tra gli stanziamenti delle unità di bilancio e capitoli relativi al rimborso della quota capitale e quelli relativi alla quota interessi e oneri accessori, derivanti dal ricorso al mercato finanziario;
b) le variazioni di stanziamenti di unità di bilancio e capitoli relativi a partite di giro di entrata e di spesa disponendo, ove necessario, l'istituzione di nuovi unità di bilancio e capitoli.
b bis) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per le somme che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disposte le variazioni di stanziamenti di unità di bilancio e capitoli resesi necessarie in conseguenza delle operazioni finanziarie relative alla ristrutturazione totale o parziale del debito finanziario e degli strumenti derivati.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 13, comma 1, lettera r), numero 1), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera r), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
3Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera r), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera r), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
5Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 1, lettera r), numero 3), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
6Rubrica dell'articolo modificata da art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 14/2012
7Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 14/2012