Art. 61
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione, con particolare riferimento a:
a) lo stato di attuazione del sistema integrato;
b) le modalità di finanziamento del sistema integrato, evidenziando l'ammontare, le fonti e i criteri di ripartizione dei fondi agli enti locali e agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge;
c) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone che hanno usufruito degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati;
d) l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai servizi resi e agli interventi attuati;
e) l'attività svolta e i risultati attesi dal Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale;
f) le modalità di coinvolgimento del privato sociale e delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;
g) le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo l'attività di formazione ha contribuito al miglioramento della qualità dei servizi;
h) l'impatto di genere.
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 66
(Norme transitorie)
1. Le convenzioni istitutive del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18 sono adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione di tali convenzioni e dei relativi atti attuativi si applicano le convenzioni adottate ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 33/1988 e successive modifiche.
2. Al fine di garantire la coerenza con la programmazione regionale in materia sociale e sociosanitaria e di assicurare l'esercizio della funzione di programmazione locale del sistema integrato, nonché per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 3, la Regione promuove un'intesa tra i Comuni della provincia di Trieste e l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>>, volta alla definizione, entro il 30 giugno 2007, dell'ambito distrettuale quale area di coincidenza del distretto sanitario e dell'ambito sociale. Resta ferma la necessità di istituire l'ufficio di direzione e programmazione di ambito di cui all'articolo 17, comma 5, e di individuare il responsabile di cui all'articolo 21.
2 bis. I Comuni della provincia di Trieste, al fine di garantire la continuità dei servizi e la coerenza con la programmazione territoriale avviata con i Piani di zona, nonché al fine dell'approvazione delle convenzioni di cui all'articolo 18, definiscono di concerto gli ambiti territoriali per la gestione associata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, in materia di coincidenza territoriale con gli ambiti distrettuali. Gli ambiti territoriali così definiti hanno validità fino alla stipula dell'intesa di cui al comma 2, ovvero fino alla data stabilita nell'intesa stessa.
2 ter. La definizione degli ambiti territoriali ai sensi del comma 2 bis costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali e deve essere comunicata alla Regione entro l'1 marzo 2007.
3. Nelle more della definizione dell'ambito distrettuale di cui al comma 2, nel territorio della provincia di Trieste, l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è costituita dai sindaci, o loro delegati, del relativo territorio e svolge i suoi compiti unitariamente e nella medesima composizione per tutti gli ambiti distrettuali.
5. Nelle more dell'adozione del Piano sociale regionale continuano ad applicarsi gli atti adottati ai sensi della
legge regionale 33/1988 e successive modifiche.
6. Il regolamento di cui all'articolo 31, comma 7, è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione di tale regolamento continua ad applicarsi il regolamento previsto dall'
articolo 15, comma 3, della legge regionale 33/1988.
7. Nelle more dell'attuazione del sistema di accreditamento di cui all'articolo 33 possono stipulare contratti e possono convenzionarsi con il sistema pubblico i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 63, comma 1, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007.
9. Fino alla data di emanazione dell'atto di cui all'articolo 41, comma 4, gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sono autorizzati a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 41 secondo le vigenti discipline di attuazione dell'
articolo 32 della legge regionale 10/1998 e successive modifiche, dell'
articolo 9 della legge regionale 24/2004 e successive modifiche, nonché secondo quanto previsto dagli atti attuativi dell'articolo 39, comma 2, lettere l bis) e l ter), della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come aggiunte dall'
articolo 1, comma 1, della legge 162/1998.
11. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 4, comma 119, L. R. 1/2007
2Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 120, L. R. 1/2007
3Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 120, L. R. 1/2007
Art. 67
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 8, comma 2, lettera h), e 39, per gli interventi previsti dagli articoli da 43 a 46 e da 48 a 53, relativamente alla programmazione in materia di interventi e di servizi sociali, fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4699 e 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nelle cui denominazioni sono soppresse le parole: <<e di interventi per la famiglia>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4747 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 e dell'articolo 37, commi 5 e 6, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4770 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 27 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 37, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.1251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4517 e 4518 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nelle cui rispettive denominazioni sono soppresse le parole: <<di soggetti non autosufficienti, anziani e disabili in condizioni di gravità>>.
8. Per le finalità previste dall'articolo 59, è autorizzata la spesa complessiva di 33 milioni di euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione "Interventi tramite i Servizi sociali dei Comuni per il reddito di base di cittadinanza".
9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 8 si provvede mediante prelevamento di complessivi 33 milioni di euro, suddivisi in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 - capitolo 9700 (partita n. 110 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come sostituito dall'articolo 62, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.