Art. 50
(Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale)
1. La Regione promuove politiche per le persone a rischio di esclusione sociale, al fine di prevenire e contrastare tutte le forme di emarginazione, nonché le situazioni di povertà economica e relazionale.
2.
In particolare la Regione:
a) promuove e sostiene le reti di solidarietà sociale;
b) promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo;
c) promuove progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale;
d) promuove interventi di sostegno finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento e reinserimento sociale, lavorativo e formativo;
e) promuove e sostiene servizi di informazione, orientamento, pronto intervento e di prima accoglienza.
e bis) autorizza l'ente gestore del servizio sociale dei Comuni a realizzare progetti relativi a borse di inserimento lavorativo indirizzate a giovani a rischio di devianza, disadattamento o esclusione sociale, dai sedici ai ventuno anni, utilizzando quote del fondo sociale di ambito.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 69, L. R. 1/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 11, L. R. 27/2014
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007
3Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 175, comma 1, L. R. 17/2010