Art. 4
(Competenze dei Comuni)
1.Il Comune esercita in via generale le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, ivi compresa quella sanzionatoria, anche tramite società in house, fatte salve le funzioni attribuite in via esclusiva alla Regione, di cui all'articolo 5.
1 bis. I proventi e le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 spettano integralmente al Comune a decorrere dall'1 gennaio 2017 e possono comprendere anche interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi.
2.
In particolare, il Comune:
a) provvede al rilascio di concessioni e di autorizzazioni nel rispetto del Piano di Utilizzazione con esclusione di quelle di interesse regionale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
b) attende alla manutenzione ordinaria dei beni del demanio marittimo, alla pulizia delle spiagge non concesse, alla raccolta e alla gestione dei materiali naturali e dei rifiuti spiaggiati nelle aree in concessione, in caso di inerzia dei concessionari e con facoltà di rivalsa nei confronti degli stessi; resta altresì inteso che la raccolta e la gestione dei materiali naturali e dei rifiuti ricadenti nell'area di battigia spetta al concessionario della superficie retrostante, se esistente;
c) esercita le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate a uso turistico-ricreativo, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione;
d) comunica alla Regione, sulla base di procedure standardizzate, tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione e l'aggiornamento del Catasto Regionale del Demanio (Ca.R.D.) di cui all'articolo 6.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 24/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
3Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 39, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
5Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.