Art. 1
(Finalità e principi generali)
1.La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, diporto nautico, cantieristica e usi diversi rispetto a quelli precedenti, trasferite dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469
(Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), e del
decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, in relazione all'attribuzione delle funzioni, nonché dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità e concorrenza con riferimento alle procedure di concessione.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo economico e sociale e della pianificazione e programmazione.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative relative alle concessioni del demanio marittimo facenti parte della laguna di Grado e Marano di cui al
decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).
4. È esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge la regolamentazione dell'uso delle aree costiere in cui vige il regime tavolare intestate a soggetti privati e pubblici diversi dallo Stato.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017