LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2006
Allegati:
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.01 - Beni ambientali

Art. 38
 (Disposizioni ulteriori concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado)
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado), dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
<<d bis)previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata;
d ter)garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalità tali da consentire all'eventuale concessionario già presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attività di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato;
d quater)garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarità della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni;
d quinquies)garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonché le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo.>>.