LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  14/09/2006
Allegati:
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.01 - Beni ambientali

Art. 29
 (Termini di validità delle domande di autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)
1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del territorio agricolo, in fase di primo rinnovo delle autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, sono considerate valide le domande presentate dagli aventi diritto entro il termine di scadenza delle autorizzazioni in essere.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 7, comma 79, L. R. 1/2007