LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2006
Allegati:
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.01 - Beni ambientali

Art. 22
 (Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità)
1. Fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia generali individuate per i SIC ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2008 (Legge comunitaria 2007), sino all'approvazione del piano di gestione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale medesima, nel SIC IT 3310009 <<Magredi del Cellina>> è vietato:
a) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto;
b) lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006;
c) il pascolo con carico superiore a due UBA per ettaro per anno, fermo restando l'obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato forestale competente, con le medesime modalità previste dall'articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l'1 marzo e il 15 luglio;
d) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali inseriti nell'inventario dei prati stabili naturali di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), qualunque sia la loro destinazione urbanistica;
e) condurre senza guinzaglio o lasciar vagare i cani nel periodo dall'1 marzo al 15 settembre, fatta salva l'attività cinofila svolta da associazioni e quella venatoria autorizzate.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce la Zona di Protezione Speciale <<Magredi di Pordenone>>.
3. L'Amministrazione regionale avvia iniziative volte a informare i cittadini residenti in merito alle disposizioni previste dal presente articolo.
4. L'Amministrazione regionale definisce nel Programma di Sviluppo Rurale per la programmazione comunitaria 2007 - 2013 le modalità di attuazione della misura <<Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE>> prevista all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
5. Le imposizioni e le limitazioni di cui al presente articolo per i fondi in concessione demaniale entrano in vigore alla data di scadenza delle concessioni in essere.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 3, L. R. 14/2007
2Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 14/2007
3Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 7/2008
4Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 23, comma 2, L. R. 7/2008
5Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 23, comma 3, L. R. 7/2008
6Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 16/2008
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1 ter, L. R. 17/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011
8Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 38, L. R. 22/2010