LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/07/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Capo III
 Interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità
Art. 8
 (Sostegno economico alle gestanti)
1. Al fine del riconoscimento del valore sociale della genitorialità, la Regione, nell'ambito dell'attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all'articolo 59 della legge regionale 6/2006, individua le modalità per sostenere le gestanti in situazioni di disagio socio-economico per la durata del periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. La gestante ha diritto di accedere alle prestazioni previste anche se minorenne.
Art. 9
 (Sostegno alla funzione educativa)
1. La Regione riconosce la valenza sociale della funzione educativa e formativa svolta dai genitori. A tal fine la Regione, nell'ambito dell'attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all'articolo 59 della legge regionale 6/2006, individua le modalità per sostenere i genitori o il genitore, con uno o più figli minori, il cui reddito sia ridotto al di sotto del limite stabilito ai sensi del medesimo articolo 59 in conseguenza del verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:
a) perdita del lavoro ovvero modificazione della situazione lavorativa di uno dei genitori entro i primi otto anni di vita del bambino;
b) decesso di familiare percettore di reddito o uscita dal nucleo familiare di soggetto titolare di reddito;
c) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi esorbitanti la copertura assicurativa ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali.

2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozione di minori o affidamento preadottivo.
3. Qualora la situazione di cui al comma 1, lettera a), intervenga nei dodici mesi successivi all'adozione o all'affidamento preadottivo, si considerano anche i casi in cui i minori abbiano un'età compresa tra gli otto e i dodici anni.
Art. 10
 (Carta Famiglia)
1. La Regione istituisce il beneficio denominato <<Carta Famiglia>>.
2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.
3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonché le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari.
4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e le modalità di parziale o totale rimborso.
5. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico. Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente in regione da almeno un anno. In caso di separazione o divorzio, la Carta è attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. La Carta è riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo, nonché alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
Art. 11
 (Iniziative formative per il reinserimento lavorativo)
1. Al fine di incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con disabilità o di figli minori in età non scolare, la Regione promuove e sostiene la partecipazione a iniziative formative realizzate da enti accreditati secondo quanto disposto dall'articolo 50 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
Art. 12
 (Prestiti sull'onore)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 58, commi 2 e 3, della legge regionale 6/2006, l'Amministrazione regionale sostiene i Comuni che, nell'ambito del Servizio sociale dei Comuni, stipulano convenzioni con istituti di credito finalizzate a promuovere la concessione di prestiti sull'onore a tasso agevolato a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse economiche.
2. Con regolamento regionale sono individuate le modalità e i criteri per la ripartizione, tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché le modalità di supporto agli enti stessi nel rapporto con gli istituti di credito.