LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/07/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Capo II
 Servizi e azioni a sostegno delle famiglie e della genitorialità
Art. 4
 (Interventi sociosanitari integrati)
1. Il Servizio sociale dei Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, attraverso programmi specifici di attività individuati nei Piani di zona (PDZ), nei Programmi delle attività territoriali (PAT) e nei Piani attuativi locali (PAL), assicurano:
a) il supporto alle funzioni di educazione, accudimento e di reciproca solidarietà svolte dalle famiglie con un'appropriata scelta di servizi;
b) la promozione delle risorse di solidarietà delle famiglie e tra le famiglie, delle reti parentali e delle solidarietà sociali a loro collegabili;
c) lo sviluppo e l'articolazione di servizi di facile accessibilità, per collocazione territoriale e orario, destinati all'orientamento del nucleo familiare in relazione al sistema dei servizi e delle prestazioni cui esso ha diritto, in coerenza con quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2006;
d) il potenziamento dei servizi consultoriali, tesi a garantire un'offerta ampia di sostegni alle più diverse difficoltà delle relazioni familiari.

Art. 5
1.
L'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), come sostituito dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1979, è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Compiti del servizio)
1. Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico - linguistica, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie e sociali del territorio, al fine di garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, opera per assicurare:
a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna e all'uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternità e della paternità, nonché interventi riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale;
b) la collaborazione con le strutture preposte delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie, con il Policlinico universitario di Udine e con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;
c) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
d) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;
e) l'informazione riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità, nonché l'informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l'attività di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi;
f) la consulenza e l'assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari, da separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo standard europei e internazionali;
g) l'informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affido preadottivo;
h) l'assistenza psicologica e sociale e gli interventi sociosanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale;
i) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed eterofamiliare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi sociosanitari per l'età evolutiva preposti, all'interno dei progetti personalizzati elaborati dai Comuni;
j) la collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni per le prestazioni di carattere sociosanitario relative agli affidamenti familiari;
k) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute, con particolare riguardo ai temi dell'identità sessuale, dei rapporti tra i generi e della sessualità responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di aggregazione e con l'associazionismo;
l) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile;
m) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti.

2. La Regione, le Aziende per i servizi sanitari e i Comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), e dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
3. L'avvenuta programmazione a livello locale delle azioni previste dal presente articolo è condizione per il consolidamento, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), dei Piani attuativi locali (PAL) di cui alla legge regionale 23/2004.>>.

Art. 6
 (Progetti integrati per le famiglie con minori)
1. I PDZ e i PAT possono prevedere progetti integrati diretti:
a) al potenziamento e alla qualificazione di servizi di consulenza educativa e psicopedagogica;
b) alla promozione di gruppi di incontro per genitori, modulati in relazione alle diverse fasi del percorso evolutivo del minore, finalizzati alla valutazione e al confronto delle esperienze educative e delle problematiche psicopedagogiche;
c) all'organizzazione di spazi e di momenti di incontro per bambini, ragazzi e adolescenti, aventi finalità socializzanti ed educative, da realizzarsi anche con la collaborazione dei genitori e delle famiglie, tesi a migliorare e sostenere le capacità genitoriali.

Art. 7
 (Promozione dei rapporti intergenerazionali)
1. Per valorizzare la relazione, la condivisione e la solidarietà tra le generazioni, i soggetti pubblici e i soggetti privati, d'intesa con i Comuni, nell'ambito della programmazione locale e la Regione, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, promuovono azioni volte allo sviluppo dei rapporti intergenerazionali, che possono essere collocate nel piano dell'offerta formativa.