Art. 17
(Associazionismo familiare)
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autorganizzazione finalizzate al sostegno alle famiglie.
2. La Regione valorizza la solidarietà tra le famiglie, promuovendo l'attività delle associazioni e delle formazioni sociali rivolte a:
a) organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali, educativi e di assistenza intergenerazionale;
c) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie;
d) realizzare attività informative per le famiglie sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come l'affido o l'adozione, ovvero sugli interventi previsti nella presente legge.
3. Le associazioni e formazioni sociali di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione della presente legge. Qualora le convenzioni riguardino interventi e prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali, trova applicazione la disciplina regionale in materia di accreditamento.
4. La Regione sostiene l'attività delle associazioni e formazioni sociali di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono determinati i requisiti di accesso e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.