LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 50
 (Determinazione delle aree relative alle fiere)
1. Nelle fiere è previsto il rilascio della concessione di durata da nove a dodici anni del posteggio e contestuale autorizzazione con le modalità e le priorità previste dai criteri regionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a).
2. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'articolo 49, comma 5.
3. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera comporta la decadenza dalla concessione del posteggio, fatti salvi i casi di giustificato motivo oggettivo definiti dai Comuni con proprio regolamento.
Note:
1Parole soppresse al comma 9 da art. 33, comma 1, L. R. 27/2007
2Comma 9 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 13/2008
3Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 4/2016
4Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 5, lettera a), L. R. 9/2019
5Parole soppresse al comma 3 da art. 19, comma 5, lettera b), L. R. 9/2019
6Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 5/2023