LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2004
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 8
 (Concertazione)
1. Nella definizione delle politiche di settore, l'Assessore regionale alle risorse agricole attiva strumenti operativi di concertazione permanente ai quali partecipano rappresentanze delle categorie professionali maggiormente rappresentative in ambito regionale, nonchè rappresentanze delle cooperative, degli enti, degli istituti, delle associazioni, degli ordini professionali e di altri organismi che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.
2. Le modalità della concertazione permanente sono definite con decreto dell'Assessore regionale alle risorse agricole.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 11/2014
2Parole soppresse al comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 11/2014